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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35560/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 14 aprile 2026, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena subordinata, in sede di cognizione, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla parte civile. Ha dedotto violazione di legge per non avere il giudice dell’esecuzione svolto attività istruttoria d’ufficio ai sensi dell’art. 666, comma 5, c.p.p., nonostante fosse stato prodotto l’ISEE, che a suo dire attestava l’assoluta impossibilità di adempiere. La sentenza riferisce che il reato per cui la ricorrente era stata condannata aveva comportato l’appropriazione di circa 15.000 euro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva esaminato espressamente l’ISEE e spiegato perché non lo riteneva idoneo a dimostrare l’assoluta impossibilità di pagare, anche in considerazione dell’appropriazione di circa 15.000 euro commessa con il reato. La motivazione sulla insufficienza delle deduzioni difensive giustificava la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio e la ritenuta superfluità di ulteriori accertamenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione adottata il 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    il giudice dell’esecuzione fornito congrua spiegazione della ragione per cui non attivava i suoi poteri istruttori d’ufficio, con motivazione che ha dato conto della insufficienza delle deduzioni difensive e, conseguentemente, della superfluità di una eventuale integrazione

    Il giudice dell’esecuzione può non attivare i poteri istruttori d’ufficio quando motiva congruamente l’insufficienza delle deduzioni difensive e la conseguente superfluità di ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • Non sussiste violazione di legge per la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice dell’esecuzione quando la decisione dà conto, con motivazione congrua, dell’insufficienza degli elementi dedotti dalla difesa e della conseguente superfluità di un’integrazione istruttoria.
  • La produzione di documentazione reddituale, come l’ISEE, non impone di per sé ulteriori accertamenti: il giudice dell’esecuzione può ritenerla inidonea a dimostrare l’assoluta impossibilità di adempiere, purché esponga le ragioni della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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