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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31580/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non individuavano reali vizi di legittimità ma sollecitavano una rivalutazione del merito e, quanto alla pena sostitutiva, non si confrontavano con la specifica motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 337 c.p. ed erronea qualificazione giuridica del fatto. Con il terzo motivo ha nuovamente dedotto l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p. per difetto dell'elemento soggettivo. Con il quarto motivo ha censurato la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità, miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché le doglianze erano in parte reiterative di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione congrua; inoltre il quarto motivo è stato reputato aspecifico perché non si confrontava con la motivazione sul diniego della sostituzione della pena.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la norma incriminatrice evocata dai motivi di ricorso; la Corte non ne offre una nuova lettura, ma rileva che le doglianze sulla sua violazione e sul difetto dell'elemento soggettivo si traducono in una richiesta di diversa valutazione del fatto e della prova.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente denunciate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del diniego; in difetto, il motivo è inammissibile per aspecificità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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