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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18556/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'imposta di registro corrisposta per atti giudiziari relativi all'anno 2013. L'imposta era stata applicata a una sentenza del Tribunale che aveva assegnato in parti uguali ai due ex coniugi beni già in comunione legale, comunione sciolta da una precedente sentenza di separazione personale del 1998. I contribuenti avevano chiesto il rimborso sostenendo che la sentenza del 2013 fosse consequenziale alla prima e quindi esente da imposta ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74 del 1987. La CTR aveva accolto la loro domanda, ritenendo integrato il rapporto di conseguenzialità alla luce dei criteri elaborati dalla Corte costituzionale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 19 della L. n. 74 del 1987 e contestando l'interpretazione della CTR sul nesso tra la sentenza del 2013 e quella del 1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari conseguenti a separazione o divorzio, beneficia dell'esenzione anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi quando sia conseguenza del mancato raggiungimento di accordi tra gli ex coniugi e attui la sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla crisi coniugale. Poiché la CTR aveva accertato che la sentenza del 2013 assegnava ai due ex coniugi la titolarità esclusiva di beni già comuni dando attuazione allo scioglimento della comunione pronunciato nel 1998, e tale circostanza non era contestata, l'esenzione è stata reputata applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74

    art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74

    L'esenzione dall'imposta di registro si estende agli atti e ai provvedimenti giudiziari consequenziali allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, inclusa la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi quando sia strumentale alla sistemazione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi coniugale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata denunciata la violazione di legge quale vizio dedotto in cassazione.

  • L. 6 marzo 1987, n. 74

    La disciplina agevolativa in materia di imposta di registro è stata interpretata in senso estensivo, in coerenza con la finalità di favorire la definizione complessiva dei rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi familiare.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, artt. 6 e 12, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162

    artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014

    Richiamato come contesto normativo che valorizza la centralità del consenso dei coniugi nella definizione non contenziosa dei rapporti patrimoniali.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari collegati a separazione o divorzio, l'esenzione prevista dalla normativa agevolativa comprende anche gli atti esecutivi o consequenziali che realizzano la complessiva sistemazione patrimoniale tra gli ex coniugi.
  • La sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi può fruire dell'esenzione quando sia successiva e funzionalmente collegata alla crisi coniugale e non costituisca un atto autonomo espressivo di nuova capacità contributiva.
  • Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il rapporto di conseguenzialità va valutato in concreto sulla base dell'attuazione dello scioglimento della comunione e della definizione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite familiare.
  • Lo scioglimento della comunione legale e i trasferimenti patrimoniali tra ex coniugi, se inseriti nella sistemazione complessiva della crisi coniugale, non sono di per sé indice di capacità contributiva tale da giustificare l'imposizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSeparazioneDivorzio
RamiTributiFamiglia
IstitutiOnere della prova

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