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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36010/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi dedotti non rientrino tra quelli ammissibili avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una decisione della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che ha condannato l'imputato per furto aggravato. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge, lamentando che non fosse stato specificato se la pena concordata fosse stata ridotta di un terzo in ragione della scelta del rito abbreviato. La Corte di cassazione rileva però che, nel concordato in appello, non sono deducibili in legittimità questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Il ricorso è quindi ritenuto estraneo ai motivi consentiti contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'accordo sulla pena in appello determina una riduzione dell'ambito delle censure proponibili in cassazione, escludendo quelle rinunciate con il concordato e quelle sulla pena che non integrino illegalità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi inerenti alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Nel concordato in appello non sono deducibili in cassazione le questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, né la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo ipotesi che emergano nei limiti consentiti dal rito.
  • I vizi attinenti alla determinazione della pena non sono di per sé deducibili in cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., se non quando si traducano in illegalità della sanzione inflitta.
  • Quando il ricorso investe profili estranei ai motivi consentiti contro la sentenza concordata in appello, la Corte deve dichiararlo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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