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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20686/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui il dipendente aveva chiesto il pagamento di differenze retributive connesse a un rapporto part-time misto a 30 ore settimanali e l'accertamento della nullità delle asserite dimissioni del 9 novembre 2015. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando la società al pagamento di una somma per differenze tra ore lavorate e ore pagate e respingendo le ulteriori pretese; la corte d'appello aveva poi riconosciuto ulteriori differenze retributive per alcuni periodi e le retribuzioni maturate successivamente, parametrate a specifici importi orari e mensili. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more le parti hanno depositato un verbale di conciliazione del 25 febbraio 2020 davanti alla Corte d'appello di Milano, dal quale risultava una transazione generale che definiva anche il presente contenzioso. La ricorrente insisteva dunque sull'impugnazione della sentenza di merito, ma la sopravvenuta definizione transattiva ha inciso sull'interesse ad agire in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, poiché dal verbale di conciliazione è emersa una transazione generale che ha definito anche la controversia oggetto del giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione, valorizzando l'intervenuta conciliazione. È stato richiamato il principio per cui il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato opera solo quando il ricorso per cassazione si concluda con integrale conferma della decisione impugnata o con ordinaria declaratoria di inammissibilità, non quando l'inammissibilità sopravvenga per cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sopravvenuta transazione generale tra le parti, quando definisce anche la controversia pendente in cassazione, determina la carenza di interesse a coltivare il ricorso e ne impone la declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue sostanzialmente per cessazione della materia del contendere o per inammissibilità sopravvenuta, non si applica il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto o di ordinaria inammissibilità.
  • In presenza di conciliazione sopravvenuta, il giudice può compensare le spese del giudizio di legittimità in ragione della definizione transattiva della lite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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