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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09768/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia dovesse appartenere al giudice ordinario e non alla Corte dei conti. La lite nasce da un'azione della Procura regionale per responsabilità amministrativa relativa alla gestione e all'esecuzione di un appalto pre-commercial procurement affidato da un'associazione partecipata da soggetti pubblici, con contestazioni di illegittima formazione del bando, esecuzione di prestazioni diverse da quelle oggetto dell'affidamento, sviamento di risorse pubbliche e successiva transazione ritenuta dannosa. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, che l'associazione non fosse un organismo di diritto pubblico e che non esistesse un rapporto di servizio tra lui, quale dipendente di una società privata, e l'ente o la provincia; ha inoltre sostenuto che, al più, la sua partecipazione sarebbe stata limitata alla preparazione del bando e alla documentazione dei requisiti di partecipazione, senza coinvolgimento nelle fasi successive, in particolare esecutive o transattive. La Procura regionale e gli altri controricorrenti hanno invece affermato la giurisdizione contabile, valorizzando l'inserimento funzionale dei convenuti nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, nonché la destinazione pubblica delle risorse e la natura pubblicistica dell'ente coinvolto.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice contabile. Hanno ritenuto che la domanda della Procura riguardasse un petitum sostanziale di responsabilità erariale, fondato su condotte di ingerenza nella formazione e attuazione dell'appalto e nella successiva gestione delle risorse pubbliche, idonee a integrare un rapporto di servizio anche in capo a soggetti privati. Hanno inoltre escluso che fosse decisiva l'eccezione sulla natura dell'ente, rilevando che dalla prospettazione della Procura emergevano i requisiti dell'organismo di diritto pubblico e, comunque, una relazione funzionale tra i convenuti e l'ente pubblico tale da radicare la giurisdizione contabile. Le doglianze relative all'effettivo svolgimento delle condotte e alla loro fondatezza sono state ricondotte al merito e non alla giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l.p. n. 14 del 2005

    Richiamato come base normativa dell'iniziativa Trento Rise e delle finalità di interesse pubblico perseguite dall'ente.

  • art. 3, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016

    Usato per descrivere i requisiti dell'organismo di diritto pubblico in chiave funzionale e non formalistica.

  • art. 3 d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato quale disciplina applicabile alla gara e interpretato coerentemente con i criteri eurounitari sull'organismo di diritto pubblico.

  • art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

    Citato solo per richiamare la conferma, in sede penale, delle finalità di interesse generale dell'ente e dell'assenza di logica industriale o commerciale.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuare in base alla causa petendi e alla natura della posizione dedotta, non la mera qualificazione formale data dalle parti.
  • La giurisdizione contabile può essere radicata anche nei confronti di soggetti privati quando essi si inseriscano, anche di fatto e senza un rapporto di impiego formalizzato, nell'iter procedimentale dell'ente pubblico concorrendo causalmente alla produzione del danno erariale.
  • Il rapporto di servizio, idoneo a fondare la giurisdizione della Corte dei conti, sussiste quando il soggetto privato svolga un'attività continuativa o comunque significativa nell'apparato organizzativo o funzionale dell'ente, partecipando alla gestione di risorse pubbliche o frustrandone la destinazione pubblica.
  • Non è necessario che il privato percepisca direttamente contributi pubblici; è sufficiente che, disponendo delle somme erogate o agendo nell'interesse del programma pubblico, ne distolga la destinazione rispetto agli scopi impressi dall'amministrazione.
  • La verifica della natura di organismo di diritto pubblico deve essere condotta in modo funzionale e sostanziale, valorizzando finalità di interesse generale, finanziamento o controllo pubblico e modalità concrete di azione dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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