Ordinanza n. 12218/2026 - Roma, Sezione 3T
Per l’ottemperanza sentenza n. 4095/2025, pubblicata in data 03/04/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 2668/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, della cui ottemperanza è chiesta l’attuazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, chiedendo l’attuazione di una sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, giudice del lavoro. Il TAR ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di rito: nel fascicolo non risulta depositata la prova del passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, quale ad esempio il certificato della cancelleria competente. Tale produzione è richiesta dal combinato disposto degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114, comma 2, c.p.a. per l’azione di ottemperanza relativa a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sull’ammissibilità del ricorso, né sul merito o sulle spese. Ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., i seri dubbi sull’ammissibilità derivanti dalla mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza ordinaria e ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, per depositare memorie limitate a tale questione. La decisione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 ottobre 2026; ogni ulteriore statuizione è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (…) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta per ottenere l’attuazione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Il ricorrente deve depositare con il ricorso il provvedimento del quale chiede l’ottemperanza e, per le sentenze, la prova del relativo passaggio in giudicato.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione preliminare di rito, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, prima di adottare la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, la parte deve dimostrare che la sentenza è passata in giudicato; in mancanza, il ricorso può essere ritenuto prima facie inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114, comma 2, c.p.a.
- La prova del passaggio in giudicato della sentenza ordinaria può essere fornita, ad esempio, mediante certificazione della cancelleria competente e deve risultare dagli atti del giudizio di ottemperanza.
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente decisiva, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definire il ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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