Cassazione Penale, Ordinanza n. 25004/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti condannati dalla Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Catania. Dai passaggi riportati emerge che i ricorsi miravano essenzialmente a contestare la valutazione del materiale probatorio e, in particolare, la capacità dimostrativa delle prove e l'attendibilità dell'identificazione della persona offesa, chiedendo una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella condivisa in entrambi i gradi di merito. La Corte di legittimità rileva che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea ai limiti del giudizio di cassazione. Nel dettaglio, la difesa contestava il riconoscimento fotografico e dibattimentale dell'imputato: veniva dedotta una discrasia tra l'altezza indicata dalla persona offesa e quella reale dell'imputato, ma la Corte d'appello aveva ritenuto la difformità non decisiva, valorizzando la nitidezza dell'album fotografico, la conferma in dibattimento del riconoscimento operato in indagine e il dato che comunque si trattava di un'altezza rilevante, oltre al tempo trascorso dai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi non superassero la soglia di ammissibilità perché sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio e proponevano una lettura alternativa dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità era persuasiva, non manifestamente illogica e aderente alle emergenze processuali, in particolare quanto alla credibilità delle dichiarazioni ricognitive della persona offesa. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a titolo di sanzione pecuniaria processuale.
Norme richiamate
Il ricorso non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito o della capacità dimostrativa delle prove; la Corte di cassazione resta giudice della legittimità e non del riesame del fatto.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa del fatto.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia completa, coerente e non manifestamente illogica.
- La credibilità delle dichiarazioni ricognitive della persona offesa può essere legittimamente valorizzata se il giudice di merito dia conto, con argomentazione non illogica, degli elementi che ne sostengono l'affidabilità, anche in presenza di discrepanze secondarie non decisive.
- Una difformità su un dato descrittivo non decisivo, come l'altezza dell'autore del fatto, non impone di per sé l'inattendibilità del riconoscimento quando la motivazione spieghi perché essa non incide in modo significativo sulla tenuta complessiva dell'identificazione.
Come è indicizzato
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