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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38674/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva respinto il riesame della custodia cautelare in carcere. I motivi principali: (1) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., per mancata retrodatazione dei termini della misura cautelare rispetto a una precedente ordinanza custodiale eseguita il 20/04/2021 (si sosteneva la connessione e la anteriorità dei fatti); (2) difetto di motivazione sulla gravità indiziaria relativamente al capo 27 (concorso in estorsione in danno di Domenico Careri): si contestava che dalle captazioni non emergesse la consapevolezza del Bellocco circa la natura estorsiva della somma ricevuta; (3) difetto di motivazione sulla gravità indiziaria relativamente al capo 31 (concorso in estorsione in danno di Sebastiano e Giuseppe Miano): si sosteneva che il ricorrente fosse intervenuto per tutelare il padre e non avesse contributo all'estorsione; (4) difetto di motivazione sul capo 1 (partecipazione ad associazione di tipo mafioso): si contestava l'attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Albanese e l'assenza di riscontri su un ruolo associativo o di mediatore.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale della Libertà: in ordine all'art. 297 c.p.p. ha condiviso la valutazione che la partecipazione al sodalizio mafioso si sia protratta anche oltre l'esecuzione della prima ordinanza (20/04/2021), sicché manca il presupposto per la retrodatazione dei termini. Quanto ai capi 27 e 31, la Corte ha ritenuto che le captazioni e il quadro probatorio consentissero di ritenere sussistente la gravità indiziaria e ha escluso la possibilità per la Corte di legittimità di rivalutare il merito probatorio proponendo una diversa lettura delle conversazioni. Sulla contestazione associativa (capo 1) la Corte ha confermato l'apprezzamento positivo delle dichiarazioni del collaboratore Albanese e i riscontri derivanti anche da altro procedimento (operazione Pecunia), ritenendo infondati i rilievi difensivi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Regola la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare: la Corte richiama la giurisprudenza che distingue i casi di ordinanze nello stesso o in diversi procedimenti, richiedendo che i fatti siano anteriori e desumibili dagli atti per poter retrodatare; nel caso specifico la partecipazione associativa è stata ritenuta perdurante oltre la prima ordinanza, escludendo la retrodatazione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica le funzioni del Tribunale quale giudice per le misure cautelari; richiamato per inquadrare il ruolo del Tribunale di Reggio Calabria quale giudice del riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p. richiede che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano anteriori e desumibili dagli atti preesistenti: se il reato è di tipo permanente (es. partecipazione associativa) e la condotta è eccessivamente prolungata, il giudice può ritenere che la condotta sia perdurata oltre la prima misura e negare la retrodatazione
  • Le critiche alla motivazione basate su una diversa lettura delle captazioni o su una valutazione alternativa delle prove generalmente non sono ammissibili in Cassazione quando costituiscono richiesta di riconsiderazione del merito: il sindacato di legittimità è limitato a vizi di motivazione, travisamento manifesto o illogicità
  • Le captazioni e le dichiarazioni di collaboratori, se valutate con congrua motivazione dal giudice di merito e se corroborate da riscontri, possono legittimare la misura cautelare per gravità indiziaria; la difesa deve contestare specificamente le ragioni poste a base di tale valutazione, non limitandosi a proporre letture alternative
  • Per contestare la mancata retrodatazione è utile fornire elementi probatori concreti sulla cessazione della partecipazione associativa anteriormente alla prima ordinanza (testimonianze, documentazione, circostanze oggettive) e non solo argomentazioni di carattere generale
  • Nel giudizio cautelare il Tribunale valuta la gravità indiziaria in modo ampio e preventivo: l'assenza di ruolo ufficialmente rivendicato dall'indagato non esclude automaticamente la partecipazione associativa se esistono dichiarazioni di riscontro e comportamenti indicativi di contributo alle attività illecite
  • Quando si censura la motivazione del giudice di merito, occorre indicare con precisione dove la motivazione sia omessa, contraddittoria o illogica; occorre evitare deduzioni meramente alternative che implicherebbero una nuova valutazione del fatto

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