Cassazione Penale, Sentenza n. 30643/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per tenuità del fatto). L'imputato aveva risarcito un danno esiguo di 53 euro e la condotta era contestata come non abituale; si lamenta che tali elementi avrebbero dovuto condurre all'applicazione di art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato in ragione della scarna e difettosa motivazione della Corte di appello circa l'esclusione dell'art. 131-bis, evidenziando che la Corte di appello aveva applicato i parametri del secondo comma dell'art. 133 invece di quelli del primo comma richiamati dall'art. 131-bis. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha rilevato che il reato, commesso il 12/06/2015, si è estinto per prescrizione il 12/12/2022 (in assenza di sospensioni) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Riconosce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e rimanda ai parametri di cui all'art. 133, primo comma; la Corte ha censurato la mancata e insufficiente valutazione della sua applicabilità da parte della Corte di appello.
Contiene i criteri per la determinazione della pena; la sentenza osserva che i parametri richiamati dall'art. 131-bis sono quelli del primo comma, mentre la Corte di appello si è avvalsa dei criteri del secondo comma, risultando così motivazionalmente carente.
Massime di principio
- L'art. 131-bis può escludere la punibilità per fatti di modesta entità quando la motivazione giudiziale mostra che il fatto è 'di particolare tenuità' usando i criteri dell'art. 133, primo comma.
- La valutazione sull'applicazione dell'art. 131-bis richiede motivazione specifica: una motivazione generica o l'uso di criteri non pertinenti può determinare l'annullamento della decisione in Cassazione.
- In casi di danno risarcito e modesta entità economica del danno, il difensore deve enfatizzare la proporzionalità e l'assenza di abitualità per ottenere il riconoscimento della tenuità del fatto.
- Se la Corte di merito usa parametri errati per escludere la tenuità del fatto, la Cassazione può annullare la decisione; se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, l'annullamento può essere senza rinvio per estinzione del reato.
- È fondamentale verificare sempre i termini di prescrizione a partire dalla data del fatto e considerare eventuali sospensioni: l'estinzione per prescrizione può rendere inefficace qualsiasi valutazione sulla responsabilità sostanziale.
Testo integrale
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