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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19982/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo inosservanza di tale norma e difetto di motivazione. Sostiene che il difensore di fiducia (avv. Pasquale Galluccio), nominato in fase di indagini e presso il cui studio era eletto domicilio, aveva rinunciato al mandato il giorno prima del dibattimento senza darne comunicazione al cliente; il ricorrente non avrebbe quindi avuto contezza della vocatio in ius e, pur essendo stato rappresentato dal difensore d'ufficio all'udienza, fu dichiarato assente e condannato senza che il legale di ufficio proponesse appello. Argomenta che la notifica al difensore domiciliatario non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza del processo, specie ove intercorra perdita di contatti fra assistito e difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia e rinviando per nuovo esame. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia dato rilievo decisivo alla notifica del decreto di citazione al difensore domiciliatario senza valutare adeguatamente circostanze confliggenti prospettate dalla difesa (lo stato di irreperibilità attestato dalla polizia giudiziaria, l'assenza di prova di un rapportoeffettivo tra ricorrente e difensore di fiducia, la mancata prova che il difensore avesse comunicato la rinuncia e la mancanza di contatti con il difensore d'ufficio). La Cassazione ha richiamato il criterio secondo cui può procedersi in assenza solo se è certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione alla conoscenza, e ha disposto che il giudice del rinvio approfondisca l'effettiva irreperibilità, le ricerche svolte, l'effettività del rapporto con il difensore di fiducia e la comunicazione della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato; il ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato formatosi con la sentenza irrevocabile.

  • art. 420-bis, comma 2, c.p.p.

    "è possibile celebrare un processo a carico di un imputato assente solo quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"

    Fissa il principio per procedere in assenza: occorre certezza della conoscenza della vocatio in ius o prova di volontaria sottrazione; elenca indicatori (elezione di domicilio, nomina difensore di fiducia, misure cautelari ecc.) che sono parametri orientativi, non presunzioni automatiche.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Riferimento all'avviso di conclusione delle indagini preliminari quale atto che può integrare indici di conoscenza del procedimento se correttamente notificato.

  • legge n. 67/2014

    Normativa che ha segnato il regime del processo in assenza applicabile ratione temporis al caso; disciplina l'ambito in cui si procede contro imputati assenti.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Riferimento normativo di aggiornamento della disciplina, richiamato ma non rilevante per il caso concreto.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 28912/2019 Innaro; Sez. U. n. 23948/2019 Ismail Darwish; Sez.5 n. 40489/2025 Cimpeanu; Sez.5 n. 809/2023 Lleshi; Sez.6 n. 24729/2024 Fal Cheickh)

    I precedenti chiariscono che gli indicatori elencati dall'art. 420-bis sono utili ma non dispositivi: la nomina di difensore e l'elezione di domicilio possono essere indici della conoscenza del processo solo se sussiste una relazione effettiva e non vi è prova di perdita di contatti o di mancata comunicazione di rinuncia; la semplice dichiarazione di latitanza non vale automaticamente a provare la conoscenza della vocatio in ius.

Massime di principio

  • Per procedere al giudizio in assenza deve sussistere certezza della conoscenza della "vocatio in ius" da parte dell'imputato o prova di una sua volontaria sottrazione: indici come nomina del difensore e elezione di domicilio sono utili ma non conclusivi.
  • La notifica al difensore domiciliatario non prova automaticamente la conoscenza del processo: il giudice deve accertare l'effettività del rapporto difensore-assistito e l'eventuale perdita di contatti o la comunicazione di rinuncia.
  • La semplice negligenza o mancata diligenza informativa dell'imputato non può essere trasformata automaticamente in volontaria sottrazione; occorre valutare fatti concreti e prova del coefficiente psicologico della condotta.
  • Se la pubblica autorità dichiara l'imputato irreperibile, il giudice deve verificare in quali forme e con quale esito siano state condotte le ricerche prima di ritenere sussistente la conoscenza o la sottrazione volontaria.
  • Quando sussistono dubbi rilevanti sulla effettività della conoscenza del processo, la decisione favorevole all'esercizio del processo in assenza è pregiudicata e il giudice deve approfondire con istruttoria gli elementi fattuali prima di ritenere valida la procedura in contumacia.

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