Cassazione Penale, Sentenza n. 24042/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge: contestava l'applicazione della recidiva da parte della Corte territoriale, lamentando che questa fosse stata riconosciuta con un mero richiamo ai precedenti penali senza una concreta motivazione circa la maggiore pericolosità sociale; inoltre censurava il mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche (legate alla limitata durata dell'allontanamento dal luogo di restrizione), che a suo avviso avrebbero dovuto prevalere sulla recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente motivato il riconoscimento della recidiva non solo per la sussistenza di precedenti, ma anche perché l'imputato ha nuovamente delinquuto a distanza di circa venti giorni da una misura cautelare, dimostrando perdurante pericolosità sociale. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di non farle prevalere sulla recidiva alla luce dei numerosi precedenti, richiamando i criteri dell'art. 133 cod. pen.; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per individuare il titolo di reato contestato all'imputato; utilizzata come riferimento per la fattispecie per la quale è stata pronunciata la condanna.
Richiamato come criterio guida per la valutazione della personalità del reo e per l'adeguamento della pena in relazione alla gravità del reato e alle circostanze: il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra i precedenti e il fatto in contestazione per verificare se le pregresse condotte indichino una perdurante inclinazione al reato.
Norma che disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'art. 133 sia parametro applicabile anche ai fini del bilanciamento e dell'estensione degli effetti delle attenuanti rispetto alla recidiva.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successivi provvedimenti di proroga
Richiamato per giustificare lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio secondo le modalità emergenziali previste dalla normativa che ha disciplinato le udienze da remoto e le procedure durante il periodo indicato; rilevante solo sul piano procedurale.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto fra precedenti e fatto attuale: non basta l'enumerazione dei precedenti, il giudice deve mostrare che le pregresse condotte indicano una perdurante inclinazione al reato.
- La commissione di un reato in un breve intervallo temporale rispetto a misure restrittive o a condanne precedenti costituisce un elemento fortemente indicativo di pericolosità sociale e può giustificare il riconoscimento della recidiva.
- Le attenuanti generiche possono essere riconosciute ma il loro prevalere sulla recidiva è oggetto di apprezzamento discrezionale del giudice di merito; la valutazione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali o violazioni di legge, non per semplice rivalutazione del merito.
- Ai fini del bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, i numerosi precedenti costituiscono parametro idoneo a contrastare la pretesa prevalenza delle attenuanti quando dimostrano una persistente pericolosità.
- In impugnazione in Cassazione il ricorrente deve mostrare l'insussistenza di motivazioni essenziali o violazioni di legge: censure meramente riconsiderative della valutazione delle prove o della discrezionalità del giudice di merito sono, di norma, inammissibili o infondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23963/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23970/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23971/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23972/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23973/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23974/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →