Cassazione Penale, Sentenza n. 22200/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 08/10/2021; dedotta violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 273 e 275 c.p.p., per contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile perche' il difensore del ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso in data 21/04/2022 munito di procura speciale. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.). Decisione resa il 04/05/2022; disposto altresi' l'invio degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La corte ha applicato la norma per dichiarare l'inammissibilita' del ricorso in conseguenza della rinuncia formulata dal difensore.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Sulla base di questa disposizione il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norma richiamata dal ricorrente come motivo di cassazione (vizi di motivazione), ma non valutata nel merito dalla corte a causa della rinuncia che ha determinato l'inammissibilita' del ricorso.
Norme sul contenuto e sui requisiti del provvedimento impugnato richiamate dal ricorrente per censurare la motivazione; anch'esse non esaminate nel merito a seguito della rinuncia.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se valida e tempestiva, determina l'inammissibilita' del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare le questioni di merito sollevate.
- La presentazione della rinuncia da parte del difensore deve essere corredata, quando necessario, della procura speciale; una rinuncia formalmente corretta e sottoscritta e' efficace.
- In caso di rinuncia il giudice di cassazione puo' condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si intende ottenere una valutazione di merito su vizi di motivazione (es. presunta contraddittorieta' o illogicita'), non si deve rinunciare al ricorso; la rinuncia travolge l'esame sostanziale dei profili dedotti.
- Prima di rinunciare e' opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali, incluso il rischio di condanna per spese e ammenda; eventualmente considerare soluzioni alternative come la definizione transattiva con la controparte o la revoca della rinuncia se la procedura lo consente.
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