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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22200/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 08/10/2021; dedotta violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 273 e 275 c.p.p., per contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile perche' il difensore del ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso in data 21/04/2022 munito di procura speciale. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.). Decisione resa il 04/05/2022; disposto altresi' l'invio degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La corte ha applicato la norma per dichiarare l'inammissibilita' del ricorso in conseguenza della rinuncia formulata dal difensore.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Sulla base di questa disposizione il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come motivo di cassazione (vizi di motivazione), ma non valutata nel merito dalla corte a causa della rinuncia che ha determinato l'inammissibilita' del ricorso.

  • artt. 273 e 275 c.p.p.

    Norme sul contenuto e sui requisiti del provvedimento impugnato richiamate dal ricorrente per censurare la motivazione; anch'esse non esaminate nel merito a seguito della rinuncia.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria successivi alla pronuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se valida e tempestiva, determina l'inammissibilita' del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare le questioni di merito sollevate.
  • La presentazione della rinuncia da parte del difensore deve essere corredata, quando necessario, della procura speciale; una rinuncia formalmente corretta e sottoscritta e' efficace.
  • In caso di rinuncia il giudice di cassazione puo' condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se si intende ottenere una valutazione di merito su vizi di motivazione (es. presunta contraddittorieta' o illogicita'), non si deve rinunciare al ricorso; la rinuncia travolge l'esame sostanziale dei profili dedotti.
  • Prima di rinunciare e' opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali, incluso il rischio di condanna per spese e ammenda; eventualmente considerare soluzioni alternative come la definizione transattiva con la controparte o la revoca della rinuncia se la procedura lo consente.

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