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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2195/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e reati connessi. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà in relazione: alla sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo e alla prova dell'elemento soggettivo (contestando che l'Abbassi fosse solo un collaboratore/fornitore occasionale); alla mancata riconduzione dei reati satellite alla ipotesi di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; e alla valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (sostenendo l'assenza di rapporti con altri membri, il tempo trascorso, l'assenza di precedenti e l'attività lavorativa regolare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e ha escluso il sindacato di merito sulla valutazione probatoria, confermando che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato il quadro gravemente indiziario: Abbassi era individuato come fornitore e uomo di fiducia di un canale di approvvigionamento del sodalizio, usava il furgone di lavoro per consegne quotidiane di modeste quantità di cocaina su un arco temporale continuativo (marzo-luglio 2020), e faceva da collegamento operativo tra vertice e pusher, sicché è stata ritenuta la partecipazione all'associazione (affectio societatis). La Corte ha inoltre condiviso l'esclusione della lieve entità alla luce dell'organizzazione, della capacità di rifornimento e della continuità dell'attività e ha ritenuto attuali le esigenze cautelari. Per tale motivo ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la condotta di disponibilità costante e ripetuta di stupefacente, il ruolo stabile e la connessione operativa con vertici e pusher siano idonei a configurare la partecipazione associativa.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Disposizione sulla 'lieve entità' delle fattispecie di spaccio; la Corte ha ricordato che il riconoscimento richiede valutazione globale (quantitativa e qualitativa, modalità, relazioni con il mercato) e che singole cessioni modiche non escludono la non lieve entità se inserite in un contesto organizzato e continuativo.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive proroghe/convertiti)

    Norme procedurali che hanno disciplinato la trattazione scritta del procedimento (misure temporanee di gestione dell'udienza), applicate per la trattazione scritta del ricorso.

  • Giurisprudenza di principio (massime citate)

    La Corte ha richiamato principi consolidati secondo i quali la Cassazione, nel sindacato sulla motivazione di provvedimenti cautelari, verifica solo se il giudice di merito abbia reso ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità manifeste; non è consentito un nuovo apprezzamento del merito o una diversa valutazione di fatti già esaminati. Richiami normativi e precedenti (es. Sez. U. n. 11/2000 Audino; Sez. U. n. 51063/2018 Murolo e altri) sono stati utilizzati per delimitare la portata del controllo e i criteri per valutare l'affectio societatis e la lieve entità.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Cassazione verifica che il giudice di merito abbia dato ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità evidenti, ma non può ritrattare valutazioni di merito sui fatti.
  • Per configurare la partecipazione a un'associazione di spaccio non basta la singola consegna: rilevano la continuità delle forniture, il ruolo stabile nell'organizzazione, i contatti con i vertici e la funzione operativa (es. collegamento fra vertice e pusher), che possono indicare l'affectio societatis.
  • La qualificazione della 'lieve entità' (art. 73, comma 5) richiede una valutazione complessiva (quantità nel tempo, capacità di rifornimento, rete di clienti, modalità organizzative); consegne modiche possono comunque essere escluse dalla lieve entità se sono manifestazione di un'attività organizzata e continuativa.
  • Per censurare utilmente la misura cautelare in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e circostanziate; censure generiche o riproposizioni di valutazioni già compiute dal giudice di merito sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese.
  • L'uso dell'attività lavorativa come 'schermo' per il trasporto di stupefacente e la continuità temporale delle condotte sono elementi che difficilmente fanno venir meno le esigenze cautelari; il solo tempo trascorso e l'assenza di precedenti non sono di per sé determinanti per revocare misure se non emergono elementi concreti di cambiamento.

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