Cassazione Penale, Ordinanza n. 19741/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato con recidiva reiterata e specifica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, con riconoscimento della recidiva reiterata e specifica. L'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione in relazione al giudizio di riconoscimento della recidiva, sostenendo in sostanza che tale valutazione non sarebbe stata adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri giurisprudenziali in tema di recidiva, valutando in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, al fine di verificare se la pregressa condotta fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e avesse inciso quale fattore criminogeno.
Norme richiamate
Il giudice deve valutare in concreto, ai fini del giudizio sulla recidiva, il rapporto tra il fatto oggetto del procedimento e le precedenti condanne, verificando se la precedente criminalità riveli una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso sulla commissione del nuovo reato.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla recidiva non è sufficiente richiamare la sola gravità dei fatti pregressi o la loro collocazione temporale: occorre una valutazione concreta e individualizzata del collegamento tra precedenti condanne e nuovo reato.
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva deve dare conto, in base ai criteri dell'art. 133 c.p., della capacità delle pregresse condotte di esprimere una perdurante inclinazione a delinquere e un'effettiva valenza criminogena rispetto al fatto per cui si procede.
- In sede di legittimità non è consentito censurare il merito della valutazione sulla recidiva quando la doglianza si risolva in un mero dissenso sulla motivazione del giudice di appello, se questa risulta congrua e coerente con i principi giurisprudenziali.
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