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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04710/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: l'omessa notificazione del decreto di citazione al difensore regolarmente nominato integra nullità assoluta e insanabile degli atti e dell'udienza ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari (decreto emesso il 27/11/2025).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce la violazione di legge per inosservanza delle norme processuali a pena di nullità (artt. 178 e 179 c.p.p.), lamentando l'omessa notificazione dell'atto di citazione a giudizio all'avvocato di fiducia dell'imputato, avv. Pietro Schiavone Schiavone. Gli atti (decreto di citazione, conclusioni scritte del Procuratore generale e verbale di rinvio) sono stati notificati per errore alla p.e.c. di un omonimo, Paolo Schiavone, anziché alla p.e.c. corretta dell'avv. Pietro Schiavone Schiavone, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la mancata notificazione degli atti attinenti all'intervento del difensore (quali il decreto di citazione) comporta nullità di ordine generale e assoluta quando la notifica non giunge al difensore regolarmente nominato

  • art. 179 cod. proc. pen.

    In combinato disposto con l'art. 178, la mancata comunicazione al difensore legittimamente costituito determina la nullità dell'udienza e degli atti successivi, in quanto lesiva del diritto di difesa

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (richiamata)

    La Corte richiama la giurisprudenza che qualifica come 'error in procedendo' il vizio dedotto e ammette l'esame degli atti da parte della Cassazione per questo tipo di vizio procedurale

  • Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'omessa notificazione al difensore regolarmente nominato integra nullità generale, assoluta e insanabile

Massime di principio

  • La mancata notifica di atti processuali essenziali (es. decreto di citazione) al difensore regolarmente nominato configura nullità assoluta e insanabile degli atti e dell'udienza, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • La notifica a un omonimo (diverso dal difensore scelto) non sostituisce la notifica al difensore designato e non tutela il diritto di difesa; è necessario garantire la corretta identificazione e l'uso delle p.e.c. corrette.
  • Il vizio di notifica relativo all'intervento difensivo costituisce un 'error in procedendo' esaminabile dalla Corte di cassazione anche d'ufficio sulla base degli atti.
  • In casi analoghi, la parte interessata deve contestare la nullità tempestivamente; tuttavia, trattandosi di nullità assoluta, la sua esistenza può essere valutata anche in sede di legittimità.
  • Misure pratiche: verificare sempre l'esattezza della p.e.c. del difensore e, in presenza di omonimia, allegare la prova dell'individuazione del difensore corretto; le cancellerie e le parti devono porre particolare attenzione nell'indicazione degli indirizzi di notifica per evitare annullamenti.

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