Cassazione Civile, Ordinanza n. 00684/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Precisa che la rinuncia è efficace anche senza accettazione e comporta l'estinzione del processo. Quanto alle spese, le compensa integralmente tra tutte le parti, richiamando le circostanze indicate in motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto un accertamento IRAP, impugnato dal contribuente avverso la sentenza della commissione tributaria regionale. Nel corso del giudizio di cassazione il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso. L'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di non aver ricevuto la rinuncia e ha chiesto la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Corte rileva che la rinuncia al ricorso per cassazione è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria e che essa produce l'estinzione del processo anche senza accettazione, con passaggio in giudicato della decisione impugnata e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. In considerazione della definizione agevolata di altro giudizio presupposto, la Corte compensa integralmente le spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
La Corte esercita il potere di compensare integralmente le spese in ragione delle circostanze del caso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale idoneo a produrre l'estinzione del giudizio anche in difetto di accettazione della controparte, purché sia ritualmente comunicata.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse delle parti a proseguire il contraddittorio sull'impugnazione.
- La regolazione delle spese nel giudizio estinto per rinuncia può essere effettuata dalla Corte, anche mediante compensazione integrale, quando ricorrano ragioni apprezzate in motivazione.
Come è indicizzato
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