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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19996/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il motivo dedotto riguardava la mancata applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva, censura ritenuta generica e meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. La Corte ha rilevato anche che non risultava dimostrato, secondo il principio di autosufficienza del ricorso, che fossero state chieste pure altre sanzioni sostitutive diverse dalla pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse non consentita perché generica e sostanzialmente reiterativa di doglianze già vagliate dalla Corte di appello, la quale aveva correttamente escluso i presupposti per l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva. È stata inoltre affermata la mancata dimostrazione, nel ricorso, della richiesta di altre sanzioni sostitutive. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • Ai fini del sindacato di legittimità sulle sanzioni sostitutive, il ricorrente deve indicare in modo autosufficiente quale richiesta sia stata effettivamente formulata davanti al giudice di merito; in difetto non è possibile dedurre utilmente la mancata concessione di misure diverse da quella specificamente scrutinata.
  • L'assenza dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva, quando congruamente motivata dal giudice di merito, non può essere censurata in cassazione mediante doglianze generiche o meramente assertive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa causa ostativa non emergente dal testo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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