Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04933/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo, con un unico motivo, il vizio di travisamento della prova nel giudizio relativo al reato di ricettazione. Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sarebbe stata erronea nella parte in cui aveva tratto la consapevolezza dell'illiceità del bene dal fatto che l'imputato stesse utilizzando una bicicletta a noleggio priva del blocco. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura non evidenziava un errore decisivo idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, ma si risolveva in contestazioni marginali e in una ricostruzione alternativa dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non fosse configurabile un travisamento della prova rilevante ai fini di legittimità, poiché le dedotte incongruenze non incidevano sulla completezza e linearità della motivazione della sentenza impugnata. È stata confermata la valutazione di merito secondo cui la consapevolezza dell'origine illecita del bene poteva desumersi dalla circostanza che l'imputato stesse usando una bici a noleggio priva del blocco. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di ricettazione; la consapevolezza dell'illiceità del bene può essere desunta da elementi fattuali ritenuti idonei dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è rilevante in cassazione solo se l'errore accertato è decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione complessiva.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato dal devolutum e non consente una nuova valutazione del merito del compendio probatorio.
  • Non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata resti completa e logicamente coerente.
  • Ai fini della ricettazione, la consapevolezza dell'origine illecita del bene può essere inferita da circostanze fattuali concrete valutate dal giudice di merito, se logicamente idonee a sorreggere l'affermazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.