Cassazione Penale, Ordinanza n. 17306/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato perché la sentenza risultava già tradotta in lingua cinese e depositata in cancelleria prima della proposizione del ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 4.4.2025, che aveva confermato la decisione del Tribunale di condanna alla sola pena pecuniaria per il reato previsto dall'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa omessa traduzione in lingua cinese della sentenza, ritenuta necessaria ai fini della conoscenza dell'atto e della regolarità della notifica/comunicazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che in calce alla sentenza era presente l'attestazione di cancelleria del deposito, in data 5.5.2025, della sentenza tradotta, mentre il ricorso era stato presentato solo l'11.9.2025, sicché la censura è stata reputata manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non offre ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie, limitandosi a indicare il titolo di reato contestato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su un vizio formale dell'atto impugnato è manifestamente infondato quando dal testo della decisione risulta che il vizio dedotto è già stato sanato o comunque non sussiste, come nel caso in cui la sentenza risulti già tradotta e depositata prima della proposizione del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Ai fini della valutazione della tempestività e fondatezza della doglianza sulla mancata traduzione di un provvedimento, è निर्णisivo verificare documentalmente se la traduzione sia stata in realtà già depositata prima dell'impugnazione.
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