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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36352/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva assistito una parte in una causa di risarcimento danni ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale, definito il giudizio presupposto, aveva revocato l’ammissione al patrocinio e dichiarato non liquidabile alcuna somma in favore del difensore. In sede di opposizione, il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte assistita per difetto di interesse, affermando che nel patrocinio a spese dello Stato il rapporto sul compenso intercorre direttamente tra difensore e Stato; quanto all’avvocato, aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata nel giudizio presupposto valesse come rinuncia implicita al beneficio del patrocinio, con conseguente impossibilità di ottenere il compenso dallo Stato. Il ricorrente ha censurato tale impostazione, sostenendo che la domanda di distrazione non comporta rinuncia al patrocinio e richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite che esclude tale effetto; con il primo motivo denunciava inoltre violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, ma tale doglianza è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, aderendo al principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la richiesta di distrazione formulata dal difensore nel giudizio in cui sia stato concesso il patrocinio a spese dello Stato non integra rinuncia, neppure implicita, al beneficio. Di conseguenza ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Castrovillari, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La richiesta di distrazione delle spese, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, non determina una rinuncia implicita al beneficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato il difensore può far valere la propria posizione sul compenso nei confronti dell’amministrazione, ma la richiesta di distrazione delle spese non equivale, di per sé, a rinuncia al beneficio già concesso.
  • La revoca o la perdita del beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere desunta in via implicita da comportamenti processuali non espressamente previsti dalla legge, dovendo operare ipotesi tassative.
  • Quando il motivo decisivo di ricorso viene accolto, i motivi ulteriori che investono questioni logicamente subordinate restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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