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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37029/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose, deducendo due profili principali: da un lato, la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che il giudice di appello avesse riqualificato il fatto in una fattispecie più grave rispetto a quella ritenuta in primo grado, anziché nella violenza privata ex art. 610 c.p. valorizzata dal primo giudice; dall'altro, l'omessa concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., già negata in primo grado. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, chiarendo che il giudice d'appello può attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave rispetto a quella del primo giudice, purché non peggiori il trattamento sanzionatorio e sia rispettato il diritto di difesa; ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sull'art. 131-bis per il trattamento edittale della fattispecie ritenuta in appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla pretesa violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la riqualificazione giuridica in appello è consentita nei limiti del rispetto delle garanzie difensive e senza aggravamento della pena. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto, in ragione del trattamento edittale della fattispecie come definitivamente qualificata dal giudice di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    È la fattispecie per la quale l'imputato risulta condannato in appello e rispetto alla quale è stato proposto ricorso per cassazione.

  • art. 610 c.p.

    È la qualificazione giuridica indicata dal ricorrente come quella corretta, ritenuta dal giudice di primo grado, in contrapposizione alla qualificazione più grave attribuita in appello.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Consente al giudice di appello, anche in presenza di impugnazione del solo imputato, di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave rispetto a quella adottata in primo grado, purché non vi sia aggravamento del trattamento sanzionatorio e siano rispettate le garanzie del giusto processo e del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato come parametro convenzionale a presidio del diritto di difesa in caso di riqualificazione giuridica del fatto in appello, che deve comunque essere prevedibile per l'imputato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non concedibile/inammissibile nel caso di specie in ragione del trattamento edittale della fattispecie ritenuta in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, anche se impugna il solo imputato, il giudice può riqualificare il fatto in termini giuridici più gravi rispetto alla qualificazione data in primo grado, purché non modifichi in peius il trattamento sanzionatorio e rispetti il contraddittorio e il diritto di difesa.
  • La riqualificazione del fatto in appello è compatibile con l'art. 6 CEDU solo se la nuova definizione giuridica era prevedibile per l'imputato e questi è stato posto in condizione di difendersi efficacemente.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando, in relazione alla fattispecie definitivamente ritenuta, il trattamento edittale non consente l'accesso al beneficio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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