Cassazione Penale, Sentenza n. 23119/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avversa alla sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna, per i seguenti motivi: I) vizio di motivazione sulla responsabilità in quanto la Corte non avrebbe valutato adeguatamente il concorso di colpa della persona offesa, ritenuta in stato di ebbrezza; II) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, per non aver considerato l'incensuratezza e la riparazione del danno; III) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse solo per la "gravità della colpa"; IV) mancata applicazione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; V) eccessiva quantificazione del risarcimento danni e delle spese di costituzione e patrocinio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: il fatto causale della morte è stato adeguatamente motivato in ragione del pessimo montaggio dell'argano e del cestello, che avrebbe determinato lo sganciamento e la caduta; l'eventuale stato di ebbrezza della vittima non è provato e, comunque, non è risultato idoneo ad interrompere il nesso causale né a configurare una condotta abnorme che escluda la responsabilità del datore di lavoro; le censure sulla misura della pena e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze sono inammissibili perché attengono al merito e rientrano nel potere valutativo del giudice di merito; la negazione della non menzione è stata motivata alla luce dell'art. 133 c.p.; la statuizione sulla provvisionale e la quantificazione delle spese di costituzione/patrocinio non sono impugnabili in cassazione essendo decisioni discrezionali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a rifondere alle parti civili Paun Maria e Paun Ionut Valentin la somma di euro 3.600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Utilizzato dalla Corte di merito e richiamato dalla Cassazione per giustificare il diniego della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, valutando la gravità del fatto ai fini dell'operatività del beneficio.
Fonte normativa richiamata per la liquidazione delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili; la Corte ha applicato la misura media della tariffa prevista da tale decreto.
Giurisprudenza di legittimità (richiamata)
La Corte ha invocato principi consolidati di cassazione secondo cui: a) la valutazione del nesso causale e del concorso di colpa del lavoratore è rimessa al giudice di merito; b) la determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituiscono esercizio di discrezionalità di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale grave; c) la determinazione della provvisionale in sede penale è decisione discrezionale non impugnabile via ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro può essere affermata quando emergono carenze concrete nelle misure di sicurezza (es. montaggio inadeguato di attrezzature); tali carenze costituiscono causa idonea dell'evento anche se la vittima abbia comportamenti potenzialmente pericolosi.
- Lo stato di ebbrezza del lavoratore non interrompe automaticamente il nesso causale: occorre prova specifica che l'intossicazione sia stata la causa esclusiva o determinante dell'evento (condotta abnorme ed eccentrica rispetto al rischio normale).
- Le critiche sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono, di regola, valutazioni di merito che la Cassazione non riesamina se la motivazione è congrua e rispetta i parametri di legge (art. 133 c.p.).
- La negazione della non menzione nel casellario può essere giustificata in relazione alla gravità del fatto e va valutata secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; questa scelta è difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Le decisioni sulla concessione e sulla quantificazione delle provvisionali in sede penale hanno natura discrezionale e, salvo specifici profili di illegittimità, non sono normalmente impugnabili con ricorso per cassazione.
- La liquidazione delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili è regolata da norme tariffarie (es. d.m. n. 55/2014) e, se effettuata secondo tali criteri, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23084/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23085/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23089/2022 del 14/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →