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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23119/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avversa alla sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna, per i seguenti motivi: I) vizio di motivazione sulla responsabilità in quanto la Corte non avrebbe valutato adeguatamente il concorso di colpa della persona offesa, ritenuta in stato di ebbrezza; II) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, per non aver considerato l'incensuratezza e la riparazione del danno; III) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse solo per la "gravità della colpa"; IV) mancata applicazione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; V) eccessiva quantificazione del risarcimento danni e delle spese di costituzione e patrocinio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: il fatto causale della morte è stato adeguatamente motivato in ragione del pessimo montaggio dell'argano e del cestello, che avrebbe determinato lo sganciamento e la caduta; l'eventuale stato di ebbrezza della vittima non è provato e, comunque, non è risultato idoneo ad interrompere il nesso causale né a configurare una condotta abnorme che escluda la responsabilità del datore di lavoro; le censure sulla misura della pena e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze sono inammissibili perché attengono al merito e rientrano nel potere valutativo del giudice di merito; la negazione della non menzione è stata motivata alla luce dell'art. 133 c.p.; la statuizione sulla provvisionale e la quantificazione delle spese di costituzione/patrocinio non sono impugnabili in cassazione essendo decisioni discrezionali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a rifondere alle parti civili Paun Maria e Paun Ionut Valentin la somma di euro 3.600,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Utilizzato dalla Corte di merito e richiamato dalla Cassazione per giustificare il diniego della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, valutando la gravità del fatto ai fini dell'operatività del beneficio.

  • d.m. n. 55/2014

    Fonte normativa richiamata per la liquidazione delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili; la Corte ha applicato la misura media della tariffa prevista da tale decreto.

  • Giurisprudenza di legittimità (richiamata)

    La Corte ha invocato principi consolidati di cassazione secondo cui: a) la valutazione del nesso causale e del concorso di colpa del lavoratore è rimessa al giudice di merito; b) la determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituiscono esercizio di discrezionalità di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale grave; c) la determinazione della provvisionale in sede penale è decisione discrezionale non impugnabile via ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro può essere affermata quando emergono carenze concrete nelle misure di sicurezza (es. montaggio inadeguato di attrezzature); tali carenze costituiscono causa idonea dell'evento anche se la vittima abbia comportamenti potenzialmente pericolosi.
  • Lo stato di ebbrezza del lavoratore non interrompe automaticamente il nesso causale: occorre prova specifica che l'intossicazione sia stata la causa esclusiva o determinante dell'evento (condotta abnorme ed eccentrica rispetto al rischio normale).
  • Le critiche sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono, di regola, valutazioni di merito che la Cassazione non riesamina se la motivazione è congrua e rispetta i parametri di legge (art. 133 c.p.).
  • La negazione della non menzione nel casellario può essere giustificata in relazione alla gravità del fatto e va valutata secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; questa scelta è difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Le decisioni sulla concessione e sulla quantificazione delle provvisionali in sede penale hanno natura discrezionale e, salvo specifici profili di illegittimità, non sono normalmente impugnabili con ricorso per cassazione.
  • La liquidazione delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili è regolata da norme tariffarie (es. d.m. n. 55/2014) e, se effettuata secondo tali criteri, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.

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