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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25779/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento all'art. 34 c.p.p. comma 2-bis, per presunta incompatibilità tra Gip e Gup nel medesimo procedimento: il Gip designato (dott.ssa Giani) aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare dopo trasferimento degli atti e successivamente partecipava al giudizio abbreviato come Gup sui medesimi fatti; 2) analoga censura di carenza di motivazione e violazione di art. 34 e 279 c.p.p., richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. n.131 e n.155/1996) che ha regolato la questione di incompatibilità; 3) questione di legittimità costituzionale di art. 34 comma 2-bis, art. 279 e art. 27 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 111 e 117 Cost. e all'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: i primi due motivi sono stati ritenuti fondati. Ha ritenuto che la dott.ssa Giani, emettendo l'ordinanza di custodia dopo la trasmissione degli atti, aveva operato in qualità di Gip nella fase delle indagini preliminari e poi, partecipando al giudizio abbreviato come Gup, aveva operato in una fase diversa; ciò integra la incompatibilità prevista dall'art. 34, comma 2-bis c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. La richiesta di sollevare questioni di legittimità costituzionale è stata respinta per difetto di rilevanza, dato l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p. comma 2-bis

    Stabilisce l'incompatibilità tra il giudice che abbia svolto le funzioni di Gip e quello che svolga funzioni di Gup nel medesimo procedimento; la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la norma perché il giudice ha operato in fasi processuali distinte (Gip nelle indagini preliminari al momento della misura e successivamente Gup nell'abbreviato), configurando incompatibilità

  • art. 27 c.p.p.

    Norma relativa alla competenza territoriale e alla trasmissione degli atti; la Corte ha osservato che la designazione del nuovo Gip e l'adozione della misura dopo la trasmissione implicano che il giudice abbia agito come Gip nella fase delle indagini preliminari

  • art. 279 c.p.p.

    Norma richiamata nei motivi connessa alla partecipazione del giudice; la Corte ha ritenuto non rilevante sollevare questione di legittimità costituzionale di questa norma dopo aver deciso sui profili ordinari

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Motivi di cassazione riguardanti violazione di legge e carenza della motivazione; la Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi con riferimento alla violazione di art. 34 c.p.p. e alla insufficiente valutazione dell'incompatibilità

  • Sentenze Corte costituzionale n.131 e n.155 del 1996

    Precedenti interpretazioni che, nelle ipotesi considerate, hanno escluso l'incompatibilità quando il giudice ha operato nella medesima fase; la Corte di Cassazione ha chiarito che tale principio non si applica quando le funzioni sono state svolte in fasi differenti

  • art. 3, 111 e 117 Cost.; art. 6 CEDU

    Norme costituzionali e convenzionali richiamate nella questione di legittimità: la Corte ha ritenuto la questione non rilevante alla luce dell'accoglimento dei motivi di diritto ordinario, perciò non ha affrontato la presunta incostituzionalità

Massime di principio

  • La partecipazione dello stesso magistrato in ruoli diversi (Gip e poi Gup) è incompatibile ai sensi dell'art. 34 comma 2-bis c.p.p. quando le funzioni sono state svolte in fasi processuali distinte (indagini preliminari vs. giudizio), e ciò può determinare l'annullamento degli atti
  • La giurisprudenza costituzionale che esclude l'incompatibilità quando il giudice ha operato nella medesima fase non si estende automaticamente ai casi in cui gli atti siano stati compiuti in fasi diverse; occorre verificare la natura e il momento degli atti compiuti
  • La trasmissione degli atti e la designazione di un nuovo giudice non eliminano il ruolo sostanziale svolto: se il nuovo giudice ha adottato misure cautelari nella fase delle indagini, è da considerarsi Gip ai fini dell'incompatibilità
  • In presenza di sospette incompatibilità è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione in sede cautelare o dibattimentale perché la mancata opposizione può pregiudicare rimedi successivi; il rimedio possibile è l'annullamento con rinvio
  • Le questioni di legittimità costituzionale possono essere dichiarate irrilevanti se la Corte risolve la controversia sui profili di diritto comune; pertanto, spesso conviene dimostrare prima la rilevanza delle questioni costituzionali

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