Sentenza n. 1301/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata attuazione, al momento della proposizione del ricorso, del capo della sentenza del Tribunale di Venezia relativo alla rifusione delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione condannata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 1.200 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere emesso l’ordine di pagamento il 22 ottobre 2024 e di avere effettuato la liquidazione il 21 novembre 2024. Dopo avere appreso dell’avvenuto pagamento, i difensori del ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; la difesa erariale ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Non è stata quindi adottata alcuna pronuncia di merito sull’ottemperanza né è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo stata documentata l’avvenuta esecuzione del capo condannatorio. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
per conseguire l’attuazione della sentenza
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiara l’estinzione del giudizio
Consente di definire il giudizio dichiarandone l’estinzione in presenza della rinuncia al ricorso.
Disciplina la rinuncia al ricorso; nella fattispecie la rinuncia è stata accettata dalla parte resistente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta dagli atti ed è accettata dalla parte costituita, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione da parte dell’amministrazione dell’obbligo derivante dalla sentenza azionata può determinare la rinuncia al ricorso e impedire l’adozione di ulteriori misure esecutive, come la nomina del commissario ad acta.
- In caso di rinuncia accettata con espressa richiesta di compensazione, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, fermo restando che il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente.
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