Cassazione Civile, Ordinanza n. 01277/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di revocazione per ingratitudine di una donazione immobiliare effettuata dalla madre delle parti in favore della figlia donataria. L'attrice sosteneva che la donataria si fosse appropriata di somme di denaro della donante mediante prelievi non autorizzati dai suoi conti correnti, chiedendo la revoca della donazione. In appello la domanda era stata ritenuta infondata, non tardiva, perché la prova dell'appropriazione era considerata insufficiente: erano stati prodotti un estratto conto e due riepiloghi di prelievi, reputati documenti provenienti dalla donante e quindi privi di adeguato valore probatorio; erano state inoltre ritenute inammissibili la richiesta di esibizione della documentazione bancaria e la prova testimoniale, poiché i capitoli di prova non dimostravano direttamente che i prelievi fossero stati effettuati dalla resistente. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 115, 132 e 244 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili come generici i capitoli testimoniali e per non essersi pronunciata sulla richiesta di interrogatorio formale; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per essere state poste a suo carico anche le spese di primo grado, già compensate dal Tribunale, senza appello incidentale della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di inammissibilità/irrilevanza delle prove orali e dell'interrogatorio formale, perché i capitoli articolati vertevano su dichiarazioni della donante riferite ai testi e non sulla prova diretta dei prelievi non autorizzati, con conseguente natura sostanzialmente de relato actoris e assenza di autonomo valore probatorio. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello, pur avendo solo formalmente riformato la sentenza di primo grado, in realtà avesse confermato il medesimo esito sfavorevole alla domanda, sicché non poteva modificare la regolazione delle spese del primo grado in peius per l'appellante in assenza di appello incidentale della controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nella censura sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla motivazione della decisione; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato nel primo motivo per contestare il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale.
La Corte afferma che la modifica delle spese di primo grado in appello non è consentita in assenza di appello incidentale della parte vittoriosa sul punto.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese di lite.
Richiamato per il divieto di reformatio in peius e per l'effetto di acquiescenza rispetto ai capi non impugnati.
Richiamato in tema di effetto devolutivo dell'appello e delimitazione del thema decidendum.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sulla prova testimoniale, la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del giudizio di rilevanza compiuto dal giudice di merito, salvo che la prova non ammessa sia idonea a sovvertire con certezza la ricostruzione fattuale posta a base della decisione.
- La testimonianza che si limita a riferire dichiarazioni della parte o del dante causa, senza costituire prova diretta del fatto storico controverso, è priva di autonomo valore processuale e può essere legittimamente ritenuta inidonea ai fini della decisione.
- Se il giudice d'appello, pur correggendo la motivazione del primo giudice, conferma nel merito il medesimo esito di rigetto della domanda, non può alterare la regolazione delle spese del primo grado in danno dell'appellante in assenza di appello incidentale della controparte.
- Il divieto di reformatio in peius e il principio di acquiescenza impediscono al giudice di appello di attribuire alla parte vittoriosa in primo grado un vantaggio processuale ulteriore rispetto a quello conseguibile mediante specifica impugnazione incidentale.
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