Sentenza n. 10290/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio il Ministero resistente ha dedotto e documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo. Il Ministero ha quindi chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica, comportando l'attivazione del procedimento volto al rilascio del visto, ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una decisione sul silenzio inadempimento. Il Collegio ha richiamato gli artt. 35, comma 1, lettera c), e 117 c.p.a. Le spese sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è divenuto improcedibile perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; tale situazione è stata ravvisata nell'intervenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente fa venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 117 c.p.a.
- La fissazione, da parte dell'amministrazione competente, di un appuntamento funzionale alla presentazione della domanda integra, quando costituisce il primo atto di attivazione del procedimento richiesto, una sopravvenienza idonea a determinare l'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio.
- La sopravvenuta improcedibilità per attivazione del procedimento non equivale a una decisione favorevole sul rilascio del titolo richiesto: essa esclude soltanto la permanenza dell'interesse a una pronuncia sul silenzio inadempimento.
- Nella regolazione delle spese del giudizio avverso il silenzio, il comportamento operoso dell'amministrazione che attiva il procedimento nel corso del processo può giustificare la compensazione delle spese.
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