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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19956/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che la doglianza sul trattamento sanzionatorio e sull'applicazione dell'attenuante della lieve entità non era stata tempestivamente devoluta al giudice d'appello, con conseguente preclusione in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina impropria. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, chiedendo l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità invocata in relazione alla rapina impropria, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 del 13 maggio 2024. La Corte ha però rilevato che tale questione non era stata dedotta in appello, pur essendovi ancora possibilità temporale di farlo, e ha quindi dichiarato il motivo inammissibile per violazione della catena devolutiva ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Viene richiamato per affermare che il motivo è inammissibile quando introduce in cassazione una questione non devoluta in appello, in violazione della catena devolutiva.

  • Sent. Corte cost. n. 86/2024

    È richiamata quale base dell'istanza di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità in materia di rapina impropria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente e tempestivamente devolute al giudice di appello, quando la parte abbia avuto la possibilità di farlo; la mancata devoluzione determina l'inammissibilità del motivo per violazione della catena devolutiva.
  • La richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, quando si fonda sull'applicazione di un'attenuante, deve essere proposta nei gradi di merito utili; se sollevata per la prima volta in cassazione, è preclusa.
  • L'invocazione di un sopravvenuto intervento della Corte costituzionale non consente, di per sé, di superare il difetto di devoluzione se la questione non è stata sottoposta al giudice di appello nei termini disponibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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