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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37740/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, deducendo: (i) errata qualificazione dell'elemento soggettivo perché la Corte di merito avrebbe ritenuto sufficiente il dolo generico mentre, a parere della difesa, la fattispecie contestata richiederebbe il dolo specifico; (ii) vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello esaminato la richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello non chiarisca se l'ipotesi contestata sia quella di omessa (anche parziale) tenuta o di irregolare tenuta della contabilità. Poiché le due ipotesi previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, richiedono diversi elementi soggettivi (dolo specifico per sottrazione/distruzione/falsificazione/omessa tenuta; dolo generico per la tenuta in modo irreperibile), la mancata distinzione rendeva incerta la corretta qualificazione giuridica. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari affinché ricostruisca compiutamente i fatti e determini la corretta fattispecie applicabile. Ogni ulteriore censura è stata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    La norma prevede due ipotesi alternative: (a) sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento o omessa tenuta, anche parziale, dei libri e delle scritture contabili (che richiede dolo specifico), e (b) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio (che richiede dolo generico). La Corte ha richiamato la necessità di individuare quale delle due ipotesi concrete si verifichi, perché ne deriva diversa imputazione in riferimento all'elemento soggettivo.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata esclusivamente in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero davanti alla Corte di Cassazione; non incide sul merito della qualificazione del reato nel presente giudizio.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti dell'impugnazione per cassazione; la Corte ha dichiarato che i motivi sono esposti nei termini consentiti da tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando una norma penale prevede fattispecie alternative con diverso elemento soggettivo, il giudice deve chiarire con precisione quale delle ipotesi concrete ricorra: una motivazione ambigua può determinare l'annullamento della decisione.
  • Per la bancarotta documentale occorre distinguere tra omessa/sottrazione/falsificazione anche parziale dei libri (che richiede dolo specifico, cioè la volontà di arrecare pregiudizio o procurare profitto) e la semplice tenuta irregolare della contabilità che renderebbe impossibile la ricostruzione (che può essere valutata con dolo generico).
  • Se l'imputazione e la prova fanno emergere omissioni distribuite nel tempo e pluralità di carenze contabili, il giudice deve ricostruire se tali omissioni costitucono una 'omessa tenuta' (parziale) o una persistente tenuta irregolare e motivare in ordine al quadro intenzionale dell'imputato.
  • In presenza di dubbi sulla qualificazione giuridica dovuti a carenze della motivazione, la Corte di Cassazione tende ad annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di approfondire i fatti e la corretta qualificazione (anziché supplire con propria ricostruzione).
  • La difesa, in casi analoghi, dovrebbe focalizzarsi sulla prova del dolo specifico (o sulla sua mancanza) e chiedere esplicitamente la riqualificazione al fine di obbligare il giudice di merito a valutare entrambe le ipotesi previste dall'art. 216, comma 1, n. 2.

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