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Ordinanza

Ordinanza n. 275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Primera) n. 00696/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti incidenti sulla prosecuzione o ripresa dell'attività ricettiva e sulla qualificazione urbanistica dell'intervento edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori ricettivi)

Prevale il privato

La controversia

Le società appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare. La prospettazione principale riguardava la necessità di distinguere tra normativa urbanistica e normativa regolatrice dell'attività ricettiva, sostenendo che l'intervento realizzato fosse un mero ampliamento dell'unità immobiliare già destinata all'esercizio dell'attività ricettiva. In appello sono state dedotte esigenze cautelari connesse alla prosecuzione o alla ripresa dell'attività, anche in relazione ai locali del terzo piano dell'edificio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni prospettate presentassero un fumus boni iuris meritevole di approfondimento nella sede di merito, senza definire in questa fase la fondatezza della tesi relativa alla distinzione tra disciplina urbanistica e disciplina dell'attività ricettiva né la qualificazione dell'intervento come mero ampliamento. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto adeguata la tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anche in vista del completamento della procedura avviata per la ripresa dell'attività già esercitata nei locali del terzo piano. L'appello è stato quindi accolto e l'ordinanza cautelare del TAR è stata riformata esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese dei due gradi della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell'udienza di merito

    La disposizione consente, in sede cautelare, di tutelare adeguatamente le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché mediante una misura cautelare sostanziale; nel caso concreto tale modalità è stata ritenuta sufficiente rispetto al periculum in mora.

  • art. 62 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando le questioni dedotte presentano un fumus boni iuris meritevole di approfondimento ma non consentono una definizione anticipata della controversia, il giudice può accogliere l'appello limitatamente alla riforma dell'ordinanza reiettiva e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
  • La sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può costituire una misura cautelare adeguata a fronte del periculum in mora, senza necessità di adottare una misura cautelare direttamente conformativa o sospensiva dell'azione amministrativa.
  • La valutazione cautelare del fumus può limitarsi a rilevare la necessità di approfondimento delle questioni controverse, senza anticipare la decisione sulla fondatezza della distinzione tra disciplina urbanistica e disciplina dell'attività ricettiva né sulla qualificazione dell'intervento edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiProcesso amministrativoEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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