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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20101/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, mediante il difensore, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per nullità del decreto di latitanza e aveva disposto il rinvio del giudizio al Tribunale di Bari. Il motivo sosteneva che il decreto di latitanza era stato emesso dal giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini preliminari e che la sua nullità travolge non solo la sentenza di primo grado ma anche tutti gli atti consequenziali (rinvio a giudizio, richiesta, avviso di conclusione indagini), comportando la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 296 cod. proc. pen. (sulla dichiarazione di latitanza) e l'effetto della nullità sugli atti successivi, nonché l'art. 185 cod. proc. pen. (regressione del procedimento allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo). Ne è conseguito che, dichiarata la nullità del decreto di latitanza emesso dal GIP in fase di indagini preliminari, gli atti successivi dovevano essere restituiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e non al Tribunale stesso. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che disponeva il rinvio al Tribunale di Bari e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Norme richiamate

  • art. 296 cod. proc. pen.

    la qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento \'e stato emesso

    La Corte ha richiamato l'articolo per affermare che la dichiarazione di latitanza ha effetti che perdurano fino alla revoca o estinzione e che la nullità del decreto di latitanza influisce su tutti gli atti successivi adottati in conseguenza di quel provvedimento

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato dall'art. 296 quale norma di revoca: la revoca del provvedimento di latitanza prevista dall'art. 299 comporta la perdita di efficacia dello stato di latitante

  • art. 185 cod. proc. pen.

    La nullità di un atto processuale comporta la regressione del procedimento allo stato o grado in cui quell'atto nullo \'e stato compiuto; pertanto la nullità del decreto di latitanza emesso in fase di indagini preliminari determina la restituzione degli atti alla Procura e il ritorno alla fase delle indagini preliminari

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma di sostanza relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; citata a identificare il titolo di reato originario nel procedimento

Massime di principio

  • Se un decreto di latitanza emesso dal giudice per le indagini preliminari in fase di indagini preliminari viene dichiarato nullo, la nullità travolge tutti gli atti successivi adottati in conseguenza di quel decreto, inclusi rinvio a giudizio, richiesta e avviso di conclusione indagini.
  • La dichiarazione di nullità di un atto processuale comporta la regressione del procedimento allo stato o grado in cui l'atto nullo \'e stato compiuto, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen.; quindi, quando l'atto nullo appartiene alla fase delle indagini preliminari, gli atti devono essere restituiti alla Procura e il procedimento riprende dalla fase delle indagini preliminari.
  • La Corte d'appello che dichiara la nullità di atti originati in fase di indagini preliminari deve disporre la restituzione degli atti all'ufficio requirente (Procura) e non il rinvio diretto al Tribunale per un nuovo giudizio di merito.
  • Nel valutare le conseguenze di una nullità processuale occorre accertare l'autorità che ha adottato l'atto e la fase del procedimento in cui è stato compiuto, perché da ciò dipendono gli effetti di regressione e la sede cui gli atti devono essere restituiti.
  • Quando il ricorso in Cassazione contesta la legittimità di un decreto di latitanza emesso dal GIP, la Corte di Cassazione può annullare le statuizioni che si fondano sulla nullità e ordinare la trasmissione degli atti alla Procura senza rinvio al giudice del merito, se dalla ricostruzione emerge che gli atti nulli appartenevano alla fase delle indagini preliminari.

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