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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09897/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia origina da un contratto di locazione ad uso non abitativo di un immobile, stipulato tra i proprietari e una società poi fallita. La società ricorrente era subentrata nel rapporto quale cessionaria di azienda. Alla scadenza del contratto i locatori avevano comunicato di non voler rinnovare la locazione e avevano agito per ottenere il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Nel primo grado era stata pronunciata un'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. sull'ordine di rilascio; rispetto ad essa le parti non avevano chiesto la sentenza nei termini, sicché l'ordinanza era divenuta definitiva. La società ricorrente sosteneva che ciò avesse determinato il passaggio in giudicato della statuizione che aveva rigettato la domanda risarcitoria, con conseguente inammissibilità della successiva pronuncia sul danno. Deduceva inoltre omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancanza di prova del danno da occupazione, lamentando che la Corte territoriale avesse affrontato solo la questione del recesso e non quella probatoria. Infine denunciava violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. per avere la Corte confermato il risarcimento senza adeguata motivazione e in assenza di prova concreta del pregiudizio, nonostante il primo giudice avesse in sostanza liquidato il danno come conseguenza automatica dell'occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla portata dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. quando il giudice pronuncia solo su alcuni capi della domanda e le parti non chiedono la sentenza nei termini previsti. Ha affermato che, in tale ipotesi, l'ordinanza produce gli effetti di sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio e, se non impugnata su alcuni capi, passa in giudicato in parte qua. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché decida sul merito residuo e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 186-quater c.p.c.

    l'ordinanza anticipatoria che decida solo su alcuni capi, se seguita da rinuncia alla sentenza e non impugnata nei limiti dei capi non contestati, assume efficacia di sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio; i capi non impugnati passano in giudicato in parte qua.

  • art. 24 Cost.

    richiamato solo come parametro costituzionale insieme all'art. 111 Cost. nella censura di violazione della difesa e del giusto processo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato solo come parametro costituzionale insieme all'art. 24 Cost. nella censura della ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel motivo di omessa pronuncia, quale parametro del dovere del giudice di decidere su tutta la domanda e su tutti i motivi di impugnazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'affermazione di responsabilità/risarcimento in assenza di prova specifica dei fatti posti a fondamento della domanda.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di danno da occupazione senza titolo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato solo per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • L'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. che definisca solo alcuni capi della domanda, quando seguita da rinuncia alla sentenza, ha l'effetto sostanziale di sentenza definitiva sull'intero giudizio; essa è quindi impugnabile nei limiti dei capi effettivamente devoluti e, per i capi non impugnati, si forma il giudicato interno.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare un motivo di appello specificamente diretto a contestare la prova del danno, la sentenza è viziata da omessa pronuncia.
  • In tema di danno da occupazione senza titolo, la censura può investire sia la formazione del giudicato su precedenti statuizioni anticipate, sia la corretta applicazione delle regole probatorie e del dovere di motivazione sulla sussistenza del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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