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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10507/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società italiana aveva stipulato con una società bengalese un contratto di appalto per la realizzazione in Bangladesh di un impianto industriale; a garanzia dell'adempimento fu emesso, tramite una banca italiana, un performance bond a prima domanda. Dopo l'escussione della garanzia da parte del committente straniero, l'appaltatrice aveva ottenuto un provvedimento d'urgenza inibitorio e poi aveva introdotto davanti al Tribunale di Firenze un giudizio per far dichiarare l'estinzione della garanzia, accertare l'inesistenza di obbligazioni verso la banca e ottenere la restituzione della somma vincolata. Il Tribunale aveva però sospeso il giudizio ritenendo sussistente una litispendenza internazionale rispetto a un processo pendente in Bangladesh, promosso dal committente straniero e da altra società del gruppo, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da asserito inadempimento dell'appalto e dal mancato pagamento della garanzia. La società appaltatrice ha proposto regolamento necessario di competenza denunciando: (i) violazione dell'art. 7 l. n. 218/1995 per mancanza dei presupposti della litispendenza, in particolare perché non risultava che essa fosse stata validamente convenuta nel giudizio bengalese; (ii) difetto di identità oggettiva tra le cause, essendo diversi petitum e causa petendi; (iii) insussistenza di una vera pregiudizialità tecnica ex art. 7, comma 3; (iv) carenza di motivazione sull'idoneità del provvedimento straniero a produrre effetti in Italia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del regolamento, ritenendo non provata l'identità soggettiva necessaria per configurare la litispendenza internazionale. Ha osservato che, a fronte della specifica allegazione negativa della ricorrente circa la mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio bengalese, non risultava fornita prova contraria dalla controparte né emergeva dall'ordinanza impugnata un accertamento adeguato sulla effettiva partecipazione della ricorrente al processo straniero. La Corte ha inoltre rilevato che l'ordinanza del Tribunale non aveva motivato in modo sufficiente sulla presenza della società italiana quale parte necessaria del giudizio estero. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, gli altri motivi sono rimasti assorbiti. È stata quindi disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze, con termine di tre mesi per la riassunzione, e la banca resistente è stata condannata alle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 218/1995

    La norma disciplina, per le controversie con elemento di estraneità extra-UE, sia la litispendenza internazionale con sospensione obbligatoria del processo, sia la pregiudizialità della causa straniera con sospensione facoltativa; la litispendenza richiede identità delle parti e dei risultati pratici perseguiti, mentre la pregiudizialità non esige una pregiudizialità tecnica ma la sola idoneità del provvedimento straniero a produrre effetti nell'ordinamento italiano.

  • art. 47, quinto comma, c.p.c.

    È richiamato solo per segnalare il deposito tardivo della scrittura difensiva della resistente, senza effetti decisivi sull'esito.

  • art. 64, lett. e), l. n. 218/1995

    È utilizzato in chiave sistematica per leggere l'art. 7 l. n. 218/1995 in funzione dell'esigenza di evitare duplicazioni di attività giudiziaria e conflitti tra giudicati.

  • art. 295 c.p.c.

    È evocato in negativo: la pregiudizialità internazionale non coincide con la pregiudizialità tecnica propria della sospensione necessaria prevista da tale norma.

Massime di principio

  • In materia di litispendenza internazionale extra-UE, la sospensione obbligatoria presuppone non solo la contemporanea pendenza di due cause, ma anche l'identità soggettiva delle parti e la sostanziale coincidenza dei risultati pratici perseguiti, indipendentemente dalla diversa formulazione del petitum immediato o del titolo giuridico fatto valere.
  • Quando una parte contesta specificamente di essere stata validamente evocata nel giudizio straniero, l'onere di dimostrare l'effettiva instaurazione del rapporto processuale e quindi l'identità soggettiva della lite grava su chi eccepisce la litispendenza.
  • La mera conoscenza di un processo estero o l'indicazione del soggetto tra i convenuti non bastano, da soli, a provare la sua qualità di parte nel giudizio straniero, se non risulta la valida instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
  • Il giudice italiano, nel dichiarare la litispendenza internazionale, deve dare conto in motivazione dell'effettiva sussistenza di tutti i presupposti applicativi, inclusa la partecipazione della parte al giudizio estero; in mancanza, il provvedimento è censurabile in sede di regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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