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Ordinanza

Ordinanza n. 131/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri recante diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e notificato il 30 marzo 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che la controversia riguarda il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie. A sostegno della domanda cautelare il ricorrente ha allegato un pregiudizio economico e morale derivante dal mancato riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Pur riservando al giudizio di merito la valutazione delle doglianze, ha ritenuto insussistente il periculum in mora, requisito indefettibile per l'accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. I pregiudizi economici e morali prospettati sono stati ritenuti dedotti in termini generici e, comunque, privi dei caratteri di gravità e irreparabilità necessari affinché non possano attendere la trattazione del merito. La fase cautelare è stata definita con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    uno dei due elementi indefettibili per l’accoglimento della domanda ex art. 55 c.p.a.

    La sospensione cautelare richiede anche la dimostrazione del periculum in mora; pregiudizi dedotti genericamente e non connotati da gravità e irreparabilità non sono sufficienti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione dell'ordinanza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone, oltre al fumus boni iuris, la concreta dimostrazione di un periculum in mora caratterizzato da gravità e irreparabilità del pregiudizio.
  • Il pregiudizio economico e morale derivante dal diniego di un beneficio amministrativo non giustifica la sospensione cautelare quando sia allegato in modo generico e non risulti grave e irreparabile, potendo attendere la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelare

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