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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12210/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio applicata dal G.I.P. di Cosenza. Alla ricorrente venivano contestati tre delitti di falso ideologico in atto pubblico relativi ai bilanci 2015, 2016, 2017 (indebita indicazione del contenzioso e determinazione di accantonamenti per rischi e oneri non corrispondenti alla realtà) e due delitti di falsità ideologica relativi ai partitari 2016 e 2017 (occultamento dello sforamento del conto Fondo rischi mediante giroconti). In cassazione la ricorrente ha dedotto: vizi motivazionali e omissione di considerazione delle osservazioni e dei documenti difensivi; erronea attribuzione della responsabilità formale/penale nonostante il ruolo decisionale del Direttore Generale; le risultanze sarebbero al più errori di stima e non falsità; omessa e insufficiente valutazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il giudice di merito non ha omesso una valutazione decisiva degli elementi difensivi; la responsabilità può fondarsi sul concorso materiale e sostanziale nella formazione dei bilanci, indipendentemente dalla sola firma formale; la falsità è stata accertata in quanto le stime e gli accantonamenti non si fondavano su alcuna ricognizione oggettiva del contenzioso e le comunicazioni intercettate corroboravano l'impianto indiziario; i giroconti erano funzionali a occultare lo sforamento; la misura cautelare è stata adeguatamente motivata alla luce della persistenza della ricorrente in azienda e della gravità della condotta. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi di ricorso in cassazione per le misure cautelari e viene richiamata per definire i termini di impugnazione

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.

    Imposta il dovere del giudice di esporre e valutare autonomamente gli elementi forniti dalla difesa; la Corte osserva che tale onere non implica una disamina analitica punto per punto quando gli elementi difensivi non siano decisivi

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama il principio generale del dovere motivazionale del giudice; la Corte lo applica chiarendo che la motivazione deve essere critica e comprensibile ma non necessariamente esaustiva se le prove difensive non sono determinanti

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella disamina dei limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti e delle prove rispetto al giudizio di merito

  • art. 546 cod. proc. pen. (menzione giurisprudenziale)

    Citando la riforma e la giurisprudenza, la Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione rispetto alla valutazione di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La responsabilità penale per falsità in bilancio può fondarsi sul contributo sostanziale e consapevole alla formazione dei documenti contabili, non soltanto sulla formale firma o sulla titolarità dell'atto: chi svolge un ruolo centrale nella predisposizione può essere ritenuto concorrente
  • La mera produzione di documenti o osservazioni difensive non obbliga il giudice ad una disamina analitica di ogni singolo elemento se tali elementi non risultano decisivi per la decisione; è sufficiente che dalla motivazione emerga in modo comprensibile il rigetto delle obiezioni difensive
  • Per configurare la falsità ideologica non è sufficiente dimostrare errori di stima o valutazioni discusse: occorre che le valutazioni si fondino su dati non obiettivi o inesistenti tali da costituire una rappresentazione non corrispondente al vero
  • Gli strumenti scritturali interni (es. partitari, giroconti) possono essere valutati come elementi concreti per dimostrare la volontà di occultare squilibri contabili se la loro funzione è stata quella di mascherare deficit o sforamenti
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice tiene conto della persistenza della posizione e della possibilità di reiterazione del fatto: la sopravvenuta sostituzione di altri soggetti non rende automaticamente superflua la misura se l'indagato resta operativo nell'ente
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle questioni di fatto è limitato: le critiche che mirano a una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito sono difficilmente decisive in cassazione, salvo manifesta illogicità o violazione di norme

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