Cassazione Penale, Ordinanza n. 11679/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva qualificato il fatto come tentata rapina impropria, con conseguente permanenza della responsabilità penale dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva mantenuto la qualificazione del fatto in termini di tentata rapina impropria. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come furto tentato e non come tentata rapina impropria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, invece di individuare specifici travisamenti di emergenze processuali, si risolveva nella richiesta di una diversa lettura delle prove e in una rivalutazione del loro peso e attendibilità, attività estranee al sindacato di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che la qualificazione operata dai giudici di merito era corretta alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dalla relazione di soccorso, dalle quali risultava che l'imputato aveva prima tentato di impossessarsi di un motociclo e poi aveva usato violenza per guadagnarsi la fuga.
Norme richiamate
La condotta descritta viene ricondotta alla rapina impropria tentata, poiché dopo il tentativo di impossessamento del motociclo l'agente avrebbe usato violenza per assicurarsi la fuga.
Il fatto è stato considerato nella forma del tentativo, sia quanto al tentato impossessamento del motociclo sia nella prospettazione difensiva della diversa riqualificazione richiesta.
Il motivo fondato su travisamento della prova è giudicato non dedotto in termini consentiti quando si limita a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione per travisamento della prova non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura della credibilità delle fonti di prova.
- Per dedurre utilmente il travisamento della prova occorre indicare specifici errori percettivi o omissioni su emergenze processuali decisive; non è sufficiente riproporre argomentazioni già disattese dal giudice di merito.
- La persona offesa, specie se le sue dichiarazioni sono riscontrate da ulteriori atti come una relazione di soccorso, può legittimamente fondare l'affermazione di responsabilità anche da sola, se il giudice ne valorizza in modo coerente la attendibilità.
- La rapina impropria può ritenersi integrata quando alla condotta di impossessamento, anche solo tentata, segua violenza o minaccia usata per assicurare il possesso del bene o l'impunità/fuga; la successiva violenza non trasforma il fatto in semplice furto tentato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica la conseguenza sanzionatoria prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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