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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9958/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 23/10/2023 che, accogliendo l'appello del P.M., aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trani del 19/12/2022 e applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Fabio Di Pilato per i reati di tentata estorsione continuata e di lesioni aggravate. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) doglianza di inammissibilita dell'appello del P.M. per mancata specificita ai sensi di art. 581 c.1 lett. d) c.p.p., sostenendo che il P.M. avesse contestato solo la qualificazione giuridica senza indicare gli elementi a fondamento di tutti i presupposti cautelari; (2) carenza di interesse del P.M. ad impugnare in quanto nel procedimento connesso (n. 6313/2023) il P.M. aveva accettato attenuazioni e revoca delle misure cautelari, operando una contraddittoria condotta che avrebbe reso inutile il gravame nel procedimento minore; (3) manifesta illogicita della motivazione del Tribunale di Bari in relazione alla attualita delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, per presunta contraddittorieta nell'utilizzare o escludere le risultanze del procedimento connesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: (i) il primo motivo e infondato poiche la specificita riguarda i motivi dell'impugnazione e il P.M. puo limitarsi a censurare la qualificazione giuridica, dal momento che il tribunale investito dell'appello deliberta sul thema decidendum e puo riesaminare ex novo tutte le condizioni per l'applicazione della misura (giurisprudenza Sez. Unite richiamata). (ii) il secondo motivo e infondato perche le condotte oggetto dei procedimenti, pur potendo inserirsi in un medesimo disegno criminoso, sono diverse e dunque le valutazioni cautelari possono legittimamente differire; la mancata impugnazione delle attenuazioni nel procedimento connesso non equivale ad acquiescenza sul provvedimento diverso. (iii) il terzo motivo e infondato perche non sussiste contraddittorieta: il Tribunale poteva escludere che le vicende cautelari successive condizionassero la sua valutazione sul diverso fatto ma valorizzare al contempo talune risultanze del procedimento connesso (es. l'utilizzo di correi) rilevanti ai fini della misura. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilita del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c) e lett. e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: inosservanza di norme processuali e manifesta illogicita della motivazione; la Corte esamina tali censure e le dichiara infondate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma sulla specificita dei motivi d'impugnazione; la Corte ricorda che la specificita attiene ai motivi proposti e che, nel caso di appello del P.M. contro il diniego di misura, e possibile censurare la qualificazione giuridica senza dover ripetere in appello l'intera esposizione degli elementi cautelari

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente in tema di declaratoria di inammissibilita; la Corte nega la rilevanza del richiamo per le censure svolte

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'interesse ad impugnare; la Corte afferma che la mancata impugnazione di provvedimenti cautelari in procedimento connesso non esclude l'interesse del P.M. nel procedimento distinto

  • artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.

    Articoli che disciplinano i presupposti e le condizioni per l'adozione delle misure cautelari; la Corte ricorda che il tribunale dell'appello puo riesaminare ex novo la sussistenza di tali condizioni

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Schema motivazionale che deve seguire il giudice nella scelta della misura cautelare (concretezza e attualita degli indizi e delle esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalita); il Tribunale di Bari ha motivato secondo tali criteri

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha inoltre applicato una sanzione pecuniaria per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugna il diniego di applicazione di una misura cautelare puo limitarsi a censurare la qualificazione giuridica posta dal G.i.p.; il tribunale investito dell'appello ha il potere-dovere di riesaminare ex novo tutti i presupposti cautelari
  • La mancata impugnazione di provvedimenti di attenuazione o revoca della misura in un procedimento connesso non esclude di per se l'interesse del P.M. ad impugnare un provvedimento diverso riguardante condotte distinte, anche se afferenti al medesimo disegno criminoso
  • Le risultanze di procedimenti connessi possono essere valorizzate dal giudice nell'apprezzamento delle esigenze cautelari e nell'individuazione della misura piu adeguata, senza che cio comporti necessariamente una contraddizione motivazionale
  • Per far valere la manifesta illogicita o contraddittorieta della motivazione e necessario indicare con precisione quale ragionamento sia incoerente e per quale motivo la stessa prova non potesse essere valutata come ha fatto il giudice
  • In tema di impugnazioni cautelari, la specificita dei motivi riguarda il dovere di esporre le ragioni di diritto e gli elementi di fatto per ciascun motivo proposto; tuttavia, l'ampiezza della cognizione del tribunale dell'appello integra la possibilita del P.M. di concentrarsi su punti determinanti della decisione impugnata

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