Cassazione Penale, Sentenza n. 27019/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della sua responsabilità penale (sentenza del Tribunale di Modena del 19/11/2019 relativa all'art. 707 c.p.) sostenendo che nel giudizio di secondo grado sia stata omessa la sua traduzione in udienza dopo che era stato posto in custodia cautelare per altra causa. Denuncia la violazione del diritto di partecipazione all'udienza e la nullità della decisione per non aver potuto chiedere la trattazione orale, atteso che la custodia è intervenuta quando ormai era decorso il termine perentorio di 15 giorni liberi previsto dal comma 4 dell'art. 23-bis del D.L. n. 137/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato alcun impedimento esistente prima della scadenza del termine dei 15 giorni che gli impedisse di chiedere la trattazione orale; la successiva custodia cautelare per altra causa non incideva sul diritto di chiedere la trattazione, essendo il termine già decorso. Non sono emerse ragioni per la riammissione in termini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato oggetto del giudizio di merito; la corte non entra nel merito della norma ma conferma la legittimità della condanna già pronunciata in primo e secondo grado
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto secondo le forme previste dal comma 8); la Corte ha proceduto alla trattazione secondo tale disposizione
art. 23-bis, comma 4, decreto-legge n. 137/2020
termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza
Interpretazione operata: il termine perentorio di 15 giorni per l'esercizio della richiesta di trattazione orale è tassativo; se l'imputato non era impedito prima della sua scadenza, una successiva custodia cautelare non legittima la nullità del giudizio né la riammissione in termini
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176
Norma di conversione richiamata a corredo del D.L. 137/2020; utilizzata per contestualizzare il regime processuale emergenziale
Massime di principio
- La mancata traduzione dell'imputato dopo che è già decorso un termine perentorio previsto dalla legge (es. 15 giorni prima dell'udienza) non determina automaticamente la nullità del giudizio se l'imputato non prova di essere stato impedito a chiedere la trattazione orale prima della scadenza del termine.
- Se la custodia cautelare o altra causa di impedimento interviene dopo la scadenza di un termine perentorio, tale intervenuta situazione non è di per sé sufficiente a ottenere la riammissione in termini: è necessario dimostrare un impedimento efficiente e tempestivo che abbia impedito l'esercizio del diritto nei termini stabiliti.
- Per preservare il diritto alla partecipazione e alla trattazione orale, l'imputato o il suo difensore devono attivarsi tempestivamente entro i termini di legge: eventuali richieste tardive rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- In caso di contestazione procedurale connessa a misure detentive, bisogna documentare specificamente quando è intervenuto l'impedimento e perché ha reso impossibile adempiere entro il termine perentorio; la sola allegazione generica non è sufficiente.
- Le doglianze manifestamente infondate possono comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende, per cui è opportuno valutare la fondatezza del reclamo prima di proporre ricorso in Cassazione.
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