Sentenza n. 2659/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il lasso di tempo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'Amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; nel caso concreto, il ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito dell'attivazione del procedimento richiesto.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa e l'attivazione del relativo procedimento soddisfano la pretesa azionata quando l'oggetto del ricorso consisteva nell'avvio di quel procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutati il tempo intercorso tra la richiesta dell'interessato e la proposizione del ricorso e il comportamento dell'Amministrazione, non emerga un ritardo significativo e l'Amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell'Amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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