Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8933/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 16/10/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca del custode e del decreto di sequestro preventivo, ha attribuito al custode la facoltà d'uso dell'immobile con obbligo di cauzione e condizioni, e ha nuovamente respinto la revoca del sequestro. Le censure dedotte in cassazione riguardano, in sintesi: 1) assenza del periculum in mora e carenza del requisito di concretezza; 2) violazione del diritto di proprietà; 3) illegittimità della permanenza del custode ritenuto portatore di interessi personali e a sua volta indagato; 4) omessa pronuncia su presunte violazioni di articoli del codice penale (323, 334, 33 e 650 c.p.); 5) illegittimità nel consentire l'uso dell'immobile al custode a tempo indeterminato; 6) conseguenze della trascrizione del vincolo presso la conservatoria e della situazione tributaria (IMU).

La decisione

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico, confuso e aspecifico: i motivi sono formulati in modo promiscuo e non indicano con precisione gli atti o le omissioni viziati né la prova pretermessa e la sua decisività. Viene richiamata e confermata la motivazione della precedente sentenza n. 1832/2023, che aveva già dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza anteriore trattante questioni analoghe, e si osserva che non sussiste violazione nel consentire al custode, previa idonea cauzione, la facoltà d'uso dell'immobile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di formulazione del ricorso per cassazione: il ricorso deve rispettare i limiti procedurali previsti per la cassazione (individuazione delle censure ammissibili)

  • art. 606 comma 1 lett. b-c-d cod. proc. pen.

    Gli artt. 606 c.1 lett. b-c-d indicano i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omessa valutazione di prove). La Corte rileva che il ricorso invoca tali lett. in modo generico senza specificare atti o prove omesse, determinando l'inammissibilità

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione sulla trascrizione del provvedimento di sequestro non esclude la possibilità per il giudice di privare il titolare della disponibilità materiale del bene mediante nomina di un custode; la Corte conferma che tale misura cautelare è compatibile con la trascrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176

    Norma introduttiva sulla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; la Corte prende atto delle conclusioni del PG trasmesse ai sensi di tale norma

  • articoli del codice penale invocati dal ricorrente: 323, 334, 33, 650 c.p.

    Sono norme penali richiamate dal ricorrente per denunciare ipotetiche condotte del custode; la Corte segnala che tali riferimenti sono assertivi e non supportati da elementi concreti valutabili in sede di legittimità, pertanto non incidono sull'ammissibilità

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17390 del 27/02/2019 (Alparone, Rv. 275594-01)

    Giurisprudenza interpretata in senso consolidato dalla Corte: la nomina di un custode e l'allontanamento dalla materiale disponibilità dell'immobile sono misure compatibili con l'assetto delle trascrizioni e con le esigenze cautelari del sequestro

  • Sentenza precedente della Sezione: n. 1832 del 23/11/2023 (dep. 2024)

    Decisione richiamata e riprodotta: la Corte aveva già dichiarato inammissibile un ricorso analogo, consolidando il principio circa l'inesistenza di rilievi giuridici idonei a mutare la valutazione sulla nomina del custode e sulle censure formulate in termini generici

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono esporre censure precise e circostanziate: la genericità, la promiscuità e la mancanza di indicazione degli atti o delle prove viziate comportano l'inammissibilità
  • Il giudice dell'esecuzione può nominare un custode e sottrarre la disponibilità materiale di un immobile sottoposto a sequestro preventivo anche se il vincolo è trascritto presso la conservatoria, purché sussistano le esigenze cautelari e siano previste garanzie
  • La semplice affermazione di conflitto di interessi o di responsabilità penale del custode non è sufficiente: va dimostrata con elementi concreti che incidano sulla terzietà e sull'idoneità allo svolgimento dell'incarico
  • Le censure sul mancato rispetto del diritto di proprietà devono essere formulate con riferimento a profili giuridici specifici e motivati; altrimenti vengono ritenute inidonee in cassazione
  • Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e ammende; è quindi fondamentale valutare la concretezza e la specificità delle doglianze prima di proporre impugnazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.