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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43394/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trapani che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a Pietro Giacalone con sentenze irrevocabili (del 2/10/2014 e del 15/9/2018). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 666, comma 4, e 127, commi 3 e 5, c.p.p., sostenendo che la pronunzia di revoca fosse stata adottata in assenza delle conclusioni del pubblico ministero e del difensore: all'udienza camerale il giudice avrebbe raccolto solo le richieste relative alla questione preliminare di incompetenza sollevata dalla difesa e si sarebbe riservato di decidere unicamente su tale questione, senza consentire il contraddittorio sulle conclusioni nel merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 664, comma 4, c.p.p., nei procedimenti di esecuzione l'udienza richiede la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero per garantire il contraddittorio orale prima della decisione. Nel caso di specie il verbale attesta la partecipazione di entrambi: la difesa ha sollevato l'eccezione di incompetenza e il pubblico ministero si è opposto senza ritirare l'istanza; il giudice si è riservato e, non avendo delimitato la riserva alla sola questione di competenza, tale riserva ha riguardato anche il merito. L'ordinanza successiva ha quindi legittimamente disatteso l'eccezione di incompetenza e ha accolto la richiesta del pubblico ministero. Non sussistono le nullità denunciate attinenti alla mancata assicurazione del contraddittorio. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente come presunta violata (riguardante procedure esecutive e contraddittorio). La Corte non ha ritenuto sussistente la violazione perché il contraddittorio è risultato assicurato.

  • art. 127 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente (commi 3 e 5) in relazione alle modalità di instaurazione del contraddittorio. La Corte ha escluso la nullità denunciata, avendo riscontrato la partecipazione e le posizioni assunte in udienza.

  • art. 664, comma 4, c.p.p.

    Interpretazione data dalla Corte: nel procedimento di esecuzione l'udienza richiede la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, i quali devono essere chiamati a un contraddittorio orale sull'oggetto della decisione prima della sua adozione. Nel caso concreto tale partecipazione è risultata garantita e la riserva del giudice ha incluso anche il merito.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di esecuzione l'udienza richiede la partecipazione del difensore e del pubblico ministero per garantire il contraddittorio: se dal verbale risulta la loro presenza e le loro conclusioni, la decisione successiva non è nulla per carenza di contraddittorio.
  • La riserva del giudice assunta in udienza camerale, se non delimitata espressamente alla sola questione preliminare, può comprendere anche la decisione sul merito; non è automaticamente invalida la successiva pronuncia che decide anche il merito.
  • La semplice discussione di una questione di competenza non impedisce al giudice di riservare e poi decidere anche sulle richieste del pubblico ministero, purché dal verbale emerga che le parti hanno esercitato le loro istanze e opposizioni.
  • La nullità per mancata partecipazione o mancato contraddittorio sussiste solo quando manchi l'effettiva partecipazione delle parti previste; la presenza e l'opposizione del pubblico ministero neutralizzano la censura della carenza di contraddittorio.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, è importante che il difensore faccia verbalizzare chiaramente le eccezioni e le conclusioni e, se ritiene che il contraddittorio non sia stato garantito, sollevi tempestivamente l'eccezione di nullità specificando le ragioni.

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