Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13471/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, poiché la procedura di definizione della controversia si era perfezionata con l’integrale pagamento di quanto dovuto e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso dell’Agenzia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava dall’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato al contribuente maggiori imposte IRPEG e ILOR per il 2000, ritenendo inefficace perché tardiva la dichiarazione integrativa presentata il 16 luglio 2007. La Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva annullato l’atto e la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza dell’8 ottobre 2009, aveva confermato la decisione, reputando tempestiva la dichiarazione integrativa in forza della proroga prevista dall’art. 10, comma 1, della L. n. 289/2002 rispetto al termine di cui all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il testo non ne espone il contenuto. Nel corso del giudizio il contribuente ha chiesto la sospensione ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, allegando il pagamento della prima rata per la definizione della lite.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 8, D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017

    Considerato che nel caso in esame non solo non è pervenuta istanza di trattazione, ma è invece pervenuta a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi la procedura perfezionata con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione;

    La definizione perfezionata con il pagamento integrale, in mancanza di istanza di trattazione, comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 11, comma 10, D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017

    Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

    Nel processo estinto in seguito alla procedura di definizione, ciascuna parte sopporta le spese processuali che ha anticipato.

Massime di principio

  • Quando la definizione agevolata della controversia tributaria si perfeziona mediante il pagamento integrale di quanto dovuto e non viene presentata un’istanza di trattazione entro il termine previsto, il giudizio si estingue e la materia del contendere cessa.
  • Le spese del processo estinto in conseguenza della definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.