Cassazione Penale, Sentenza n. 25274/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) violazione dell'art. 110 c.p. con riferimento agli artt. 2, 4 e 7 della L. 895/1976 (capo b) e carente motivazione circa la consapevolezza, da parte degli esecutori materiali, della detenzione della pistola; 2) violazione dell'art. 648 c.p. in combinato disposto con l'art. 110 c.p. in ordine alla ricettazione della targa apposta sul motociclo, per mancata prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza dell'origine illecita della targa); 3) illegittima cumulabilità delle aggravanti ex art. 628, comma 3, n.1 c.p. e art. 112, n.1 c.p., sostenendo che fossero in rapporto di specialità e non potevano concorrere per determinare un duplice aumento di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili in sede di legittimità perché attengono a censure di merito nella valutazione probatoria della doppia conforme affermazione di responsabilità (rito abbreviato e conferma in appello). Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato la legittima concorrenza delle aggravanti ex art. 628, comma 3, n.1 c.p. e art. 112, n.1 c.p., ritenendole non in rapporto di continenza in quanto colgono profili diversi della condotta (simultanea presenza intimidatoria vs maggiore pericolosità/organizzazione del gruppo). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Invocato in relazione alla responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione e la consapevolezza del ricorrente in ragione della pianificazione, divisione dei ruoli e degli elementi di fatto acquisiti.
legge 24 dicembre 1976, n. 895 (artt. 2, 4, 7)
Richiamata dal ricorrente per censurare la qualificazione di taluni capi; la Corte non ha ritenuto la censura fondata, qualificando la questione come di merito.
Riferita al reato di ricettazione (targa): il ricorrente contestava la mancanza dell'elemento soggettivo, ma la Corte ha ritenuto che la programmazione dell'impresa criminosa e l'uso di un veicolo non identificabile consentano di inferire la consapevolezza.
Aggravante per la rapina commessa da piu' persone riunite; la Corte l'ha applicata ritenendo che valuti la simultanea presenza e l'effetto intimidatorio derivante dalla compresenza sulla scena del reato.
Aggravante comune per il concorso di cinque o piu' persone; la Corte ha ritenuto che possa concorrere con l'art. 628, comma 3, n.1 c.p. perché le due aggravanti considerano aspetti diversi (numero/organizzazione del gruppo vs presenza simultanea e impatto intimidatorio).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per indicare che il procedimento si è svolto nelle forme previste dalla disposizione (forma semplificata del ricorso).
Massime di principio
- Le impugnazioni che riguardano valutazioni di merito e prove (specialmente in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità su rito abbreviato e appello) sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione: la sede di legittimità non è luogo per rimettere valutazioni di fatto consolidate.
- L'aggravante ex art. 628, comma 3, n.1 c.p. (piu' persone riunite) puo' concorrere con l'aggravante ex art. 112 c.p. (cinque o piu' concorrenti) quando ciascuna circostanza valorizzi profili diversi della condotta (simultanea presenza intimidatoria vs maggiore organizzazione/pericolosita'), salvo che non emerga un chiaro rapporto di specialita' tra le norme.
- Per ritenere il concorso nella detenzione o nell'uso di arma e nella ricettazione è necessario provare l'elemento soggettivo; tuttavia, elementi indiziari concreti come pianificazione, divisione dei compiti, uso di mezzi non identificabili e riscontri investigativi possono legittimamente essere valutati come indici della consapevolezza.
- Nel contestare la cumulo di aggravanti occorre verificare la ratio di ciascuna: se le aggravanti perseguono finalita' diverse (es. effetto intimidatorio della simultanea presenza vs pericolosita' oggettiva derivante dal numero e dall'organizzazione), il cumulo è ammissibile.
- Chi impugna in Cassazione dovrebbe focalizzarsi su vizi di diritto, errori logici nella motivazione o violazioni procedurali, piuttosto che su nuove ricostruzioni del fatto che costituiscono valutazioni di merito.
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