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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03498/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrono i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 15/10/2014. Dal testo emerge che i motivi erano tre: contestazione del giudizio di responsabilità; censura del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; doglianza sul giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte di cassazione li reputa generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte rileva che il diniego era già stato adeguatamente motivato e non utilmente censurato con motivi specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto richiede una censura puntuale della motivazione di merito; non è sufficiente una mera reiterazione della richiesta già esaminata e respinta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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