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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26851/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due compravendite immobiliari del 13 febbraio 2017 e del 13 marzo 2017 con cui due fideiussori della debitrice principale avevano alienato immobili a una società poi indicata come acquirente finale. La banca creditrice aveva agito in primo grado chiedendo, da un lato, la simulazione degli atti dispositivi e, dall'altro, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ottenendo l'inefficacia delle vendite nei propri confronti e anche una condanna risarcitoria per l'equivalente del prezzo. La società acquirente ha impugnato la sentenza d'appello, che aveva confermato il rigetto del suo gravame e la revocatoria, proponendo dieci motivi di ricorso per cassazione. I motivi denunciavano, in sostanza, violazioni degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2729 c.c., contestando la ricostruzione dei fatti e il ragionamento presuntivo della Corte territoriale: la sussistenza dell'eventus damni, l'insufficienza o inesistenza di ipoteche sui beni residui dei debitori, la prova della conoscenza delle difficoltà economiche della debitrice principale, la rilevanza della cronologia dei preliminari e dei rogiti, la riferibilità degli atti alla società acquirente e la prova del consilium fraudis in capo al terzo acquirente. In particolare, la ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su presunzioni non gravi, precise e concordanti e avesse errato nel ritenere che i preliminari e gli atti definitivi fossero riconducibili a soggetti collegati alla società e che la società fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i dieci motivi. Inammissibili, in particolare, i motivi che miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni istruttorie e quelli che invocavano il vizio motivazionale oltre i limiti del c.d. minimo costituzionale; infondate le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. perché miravano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito. La Corte ha confermato che il giudice d'appello aveva correttamente individuato i presupposti dell'azione revocatoria: la sequenza temporale degli atti dispositivi, l'insufficienza del patrimonio residuo, la scientifica valutazione delle iscrizioni ipotecarie e soprattutto la consapevolezza del pregiudizio in capo ai fideiussori e il consilium fraudis del terzo acquirente, desunti da plurimi elementi presuntivi ritenuti gravi, precisi e concordanti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Disciplina dell'azione revocatoria ordinaria; la Corte conferma che i presupposti dell'azione erano stati correttamente accertati dal giudice di merito anche tramite presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono valutabili dal giudice di merito; in cassazione non è sindacabile il relativo apprezzamento se adeguatamente motivato.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non quando valuta diversamente le prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta e la valutazione delle prove più idonee a fondare il convincimento appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizione irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    La ricorrente ha formalmente denunciato violazioni di legge e vizi motivazionali, ma in sostanza ha chiesto una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione d'appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per ribadire il canone interpretativo che delimita il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione utilizzata per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie: l'apprezzamento dei fatti e delle prove spetta al giudice di merito.
  • La censura di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo nei casi estremi di anomalia motivazionale, non per lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non convincente.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai casi consentiti; non quando seleziona e valorizza alcune prove rispetto ad altre.
  • La valutazione delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione.
  • In materia di revocatoria ordinaria, l'eventus damni, la scientia damni del debitore e il consilium fraudis del terzo possono essere desunti da una pluralità di indici fattuali valutati complessivamente, purché il ragionamento presuntivo sia logicamente coerente e motivato.
  • Quando la vendita è preceduta da una sequenza di atti dispositivi in un arco temporale ristretto e il patrimonio residuo del debitore appare insufficiente o gravato, il giudice può valorizzare tali elementi come indici della frode ai danni del creditore.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàNesso di causalità

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