Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36364/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 9 marzo 2026, accogliendo l’appello del pubblico ministero contro l’ordinanza del G.i.p. di Roma del 16 settembre 2025, ha applicato all’indagato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di autoriciclaggio contestato al capo 21, in concorso con altri due indagati. L’addebito riguarda la partecipazione, nel luglio 2021, al trasporto dalla Spagna all’Italia di un milione di euro in contanti, con funzione di scorta dell’autovettura che portava il denaro; l’accusa colloca la condotta in un più ampio contesto associativo, contestato in altro procedimento e non contestato all’indagato nel presente procedimento. La difesa ha proposto tre motivi. Primo: vizio di motivazione sul quadro indiziario e sulla consapevolezza della provenienza illecita del denaro, sostenendo che il Tribunale avesse desunto tali elementi dall’appartenenza a un’associazione non contestata e che non avesse adeguatamente considerato il rifiuto dell’indagato di trasportare le borse contenenti il denaro e il fatto che avesse viaggiato su un’altra auto. Secondo: violazione di legge e motivazione apparente o insufficiente sulle esigenze cautelari, contestando sia il pericolo di inquinamento probatorio, in ragione della natura già acquisita e non manipolabile delle prove, sia il pericolo di reiterazione, ritenuto non attuale e non concreto in relazione all’unico episodio del 2021, all’incensuratezza, al lavoro nella Polizia di Stato e all’assenza di collegamenti criminali successivi; la difesa lamentava inoltre che il Tribunale non avesse indicato elementi nuovi rispetto alla valutazione del G.i.p. Terzo: violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità e omessa motivazione sull’inidoneità di misure meno afflittive, considerati l’episodio isolato, il rifiuto di trasportare una borsa, l’incensuratezza, il lavoro stabile e l’assenza di condotte successive al 2021.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in materia cautelare, il ricorso per cassazione non consente una rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori, ma può denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; il vizio di omessa motivazione ricorre quando manca una risposta su un punto decisivo, non per la sola mancata confutazione espressa di ogni argomento difensivo. Ha quindi ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo esaustivo e non illogico il quadro indiziario, valorizzando, oltre al contesto criminale, le intercettazioni e i messaggi dai quali risultavano la consapevolezza dell’indagato circa il meccanismo fraudolento, la funzione di scorta nel trasporto del milione di euro e la retribuzione ricevuta; il rifiuto di portare le borse non escludeva il contributo al trasporto. Ha giudicato adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione, desunto dalla collaborazione stabile e reiterata nell’attività illecita, protrattasi sino all’interruzione delle indagini nel 2024, e dalle modalità della condotta; incensuratezza e appartenenza alla Polizia di Stato non erano elementi sufficienti a escluderlo. La censura sul pericolo di inquinamento probatorio è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché la permanenza dell’altra autonoma esigenza cautelare rendeva comunque necessaria la misura. È stata respinta, perché non ammissibile nei limiti del giudizio di legittimità, anche la contestazione su adeguatezza e proporzionalità: il Tribunale aveva motivato la necessità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e l’inidoneità di misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stato disposto l’adempimento previsto dall’art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Si è infatti affermato che, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta.

    Il pericolo concreto di reiterazione può essere ricavato dalla molteplicità dei fatti e dalle modalità concrete delle condotte, quali indici della personalità, senza che sia sempre decisiva l’attualità della singola condotta.

  • art. 274 c.p.p.

    La Corte ha altresì chiarito che il pericolo di reiterazione del reato è concreta quando è fondato su elementi reali e non ipotetici, mentre può ritenersi attuale, quando possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato (desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede tuttavia la previsione di un'imminente e specifica occasione per delinquere, che esula completamente dalle facoltà del giudice.

    La concretezza richiede elementi reali, non ipotetici; l’attualità consiste in una prognosi motivata sulla persistenza temporale del pericolo, basata sulla personalità e sulle condizioni di vita dell’accusato, senza necessità di individuare una specifica e imminente occasione per delinquere.

  • art. 606 c.p.p.

    In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

    Nel ricorso per cassazione contro una misura cautelare personale sono deducibili violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione, non la mera richiesta di ricostruire diversamente i fatti o rivalutare gli elementi già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Quanto poi all'omessa motivazione va precisato che il vizio di mancanza della motivazione, a norma dell'articolo 606, lett. e), cod. proc. pen., deve consistere nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito e non già nella semplice mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice a quo dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte.

    Il vizio di mancanza di motivazione riguarda l’assenza di risposta su un punto decisivo; non sussiste per il solo fatto che il giudice non confuti espressamente un singolo argomento, se la risposta risulta implicitamente dalla motivazione complessiva.

  • art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.

    In tale prospettiva, il Tribunale del riesame ha escluso l’idoneità di misure meno afflittive, ritenendo necessaria la misura custodiale degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in quanto idonea a limitare la libertà di movimento dell’indagato e ad interrompere la collaborazione risultata essere stata reiteratamente realizzata nel tempo.

    La scelta della misura cautelare deve essere giustificata in rapporto alle esigenze concrete: nel caso esaminato, la misura domiciliare con controllo elettronico è stata ritenuta adeguata perché limitava gli spostamenti e interrompeva una collaborazione illecita reiterata.

  • art. 616 c.p.p.

    Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che si stima equo quantificare in euro tremila.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: occorre denunciare una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Il vizio di omessa motivazione sussiste quando manca una risposta su un punto decisivo; non basta che il giudice non confuti espressamente ogni argomento difensivo, se la risposta emerge dalla struttura complessiva della motivazione.
  • Il pericolo concreto di reiterazione può essere desunto dalla molteplicità dei fatti e dalle modalità delle condotte, considerate quali indici della personalità, anche indipendentemente dall’attualità della singola condotta.
  • Il pericolo di reiterazione è concreto se fondato su elementi reali e non ipotetici, ed è attuale quando una prognosi motivata consente di ritenere persistente nel tempo il pericolo, sulla base della personalità dell’accusato e delle sue condizioni di vita; non è necessaria la previsione di un’occasione imminente e specifica per delinquere.
  • L’incensuratezza costituisce un indice relativo di minore pericolosità, superabile quando le modalità concrete della condotta dimostrino un significativo pericolo di recidiva.
  • Quando una misura cautelare personale è fondata su più esigenze cautelari autonome e alternative, la censura relativa a una sola esigenza è inammissibile per difetto d’interesse se un’altra esigenza, non validamente contestata, giustifica comunque il mantenimento della misura.
  • La scelta della misura cautelare e l’esclusione di misure meno afflittive sono sindacabili in cassazione nei limiti dei vizi consentiti, quando il giudice di merito abbia motivato l’adeguatezza della misura rispetto alla gravità e alla protrazione delle condotte e alla necessità di interrompere la collaborazione illecita.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieArresti domiciliariAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.