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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05090/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generica la doglianza di carenza di motivazione perché priva di effettiva censura della decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 17/11/2023 deducendo, in sostanza, una carenza di motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo meramente evocativo e non contiene una concreta critica alle argomentazioni della sentenza, né la precisa indicazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica. Per questo il motivo viene ritenuto generico e il ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve contenere una effettiva critica alla decisione impugnata; una deduzione meramente assertiva o evocativa del vizio è insufficiente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non sviluppa una concreta censura delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve essere accompagnata dalla precisa indicazione delle ragioni di fatto o di diritto che si assumono erronee, non essendo sufficiente una formula di stile o un richiamo astratto al vizio.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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