Cassazione Penale, Sentenza n. 1864/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna per truffa, deducendo un'unica censura: violazione di norme processuali in relazione all'art. 156 c.p.p., per avere la Corte territoriale dichiarato regolare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore d'ufficio (ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.), nonostante il Piccolo fosse detenuto per altra causa in un istituto penitenziario e, secondo la difesa, non avesse avuto conoscenza del giudizio instaurato a suo carico fino alla notifica a mani del decreto di citazione in grado di appello. La difesa ha sollevato l'eccezione processuale dinanzi alla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha affermato che la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (e del decreto di citazione) è una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; dal fascicolo è risultato che l'eccezione è stata proposta tardivamente (solo con deposito di una memoria difensiva prima della decisione della Corte territoriale). La Corte ha inoltre rilevato che la regola delle Sezioni Unite sulle notificazioni all'imputato detenuto si applica solo se risulta dagli atti che lo stato di detenzione fosse noto all'autorità che procedeva, prova che il ricorrente non ha fornito; pertanto la censura non ha prevalso. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la nullità derivante da omessa o irregolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è una nullità intermedia che va eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado; se sollevata tardivamente risulta inammissibile.
Norma richiamata in relazione alla notifica al difensore d'ufficio: la difesa contestava che la notifica sia stata eseguita correttamente mentre l'imputato era detenuto altrove.
Sezioni Unite, n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza)
Principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione anche se è stata fatta dichiarazione o elezione di domicilio, ma tale regola opera solo se lo stato di detenzione era noto all'autorità che procedeva; nel caso concreto tale prova non è emersa.
Richiamate le norme emergenziali/procedurali applicabili alle modalità di esame del ricorso, indicate dalla Corte come forma procedurale seguita.
Base normativa per la condanna alle somme a carico del ricorrente per responsabilità nelle spese e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, valutata dalla Corte come applicabile per l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di Sezioni (es. Sez. 2 n. 46763/2018; Sez. 6 n. 2382/2017; Sez. 5 n. 21875/2014)
Precedenti richiamati che consolidano il principio sulla natura e i termini di eccepibilità delle nullità relative alle notifiche e sui relativi effetti processuali.
Massime di principio
- Le nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini o del decreto di citazione configurano nullità di regime intermedio e devono essere eccepite entro la deliberazione della sentenza di primo grado: se sollevate oltre tale termine si rischia l'inammissibilità.
- La regola speciale per la notifica all'imputato detenuto (con consegna nel luogo di detenzione) opera solo se risulta dagli atti che lo stato di detenzione era noto all'autorità che procedeva; senza tale prova la norma non si applica.
- Se l'imputato contesta di non aver ricevuto notifiche per essere detenuto altrove, è opportuno documentare immediatamente lo stato di detenzione e tempestivamente eccepire la nullità davanti al giudice di primo grado.
- La tardiva sollevazione dell'eccezione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il profilo di responsabilità prima di proporre ricorso.
- In casi simili è consigliabile nominare e iscrivere tempestivamente un difensore di fiducia e adempiere a ogni adempimento probatorio utile a dimostrare la situazione di detenzione nota all'autorità che procedeva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1671/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →