Cassazione Penale, Sentenza n. 15481/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, in sintesi: aveva ritenuto sussistenti gravi indizi a carico di Ruggiero per il reato di riciclaggio (in rapporto a somme provenienti da truffa informatica); aveva confermato che Ascione era autore della truffa informatica (reato presupposto) e non del reato di riciclaggio; aveva escluso, per tutti gli altri indagati (Alfano, Ascione, Cioffi, Iacomino, Perrella, Iuliano), la sussistenza dei gravi indizi per il delitto previsto dall'art. 611 c.p. Il Procuratore deduceva vizio di motivazione: (i) con riguardo ad Ascione, chiedeva di ritenere che questi avesse un ruolo di intermediario funzionale al riciclaggio e non solo nella truffa; (ii) con riguardo all'art. 611 c.p., riteneva che il Tribunale avesse erroneamente valutato l'atteggiamento della Battipaglia, trascurando che la prospettazione dell'appartenenza del denaro al clan Mazzarella l'avrebbe costretta a collaborare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: il ricorso chiedeva in realtà una rivalutazione della capacità dimostrativa e della convergenza degli elementi probatori, attività vietata alla Corte di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale conforme ai criteri richiesti ("effettiva", non "manifestamente illogica", non "contraddittoria" e non "incompatibile" con altri atti) e quindi immune dai vizi prospettati. In particolare: per Ascione il Tribunale ha logicamente e coerentemente accertato precisi contatti con gli autori della truffa e l'indicazione delle carte su cui far confluire il denaro, condotta essenziale alla perfezione della truffa (reato presupposto) e non riconducibile al reato di riciclaggio a suo carico; quanto all'art. 611 c.p., il Tribunale ha valutato che la Battipaglia aveva accettato l'operazione traendone un vantaggio (15% delle somme), indice di partecipazione volontaria e incompatibile con la qualifica di vittima costretta, e la deduzione del Procuratore si è limitata a chiedere una diversa valutazione della rilevanza dell'appartenenza del denaro al clan Mazzarella, rilievo ritenuto generico e insufficiente. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
Riferimento alla modalità di celebrazione del procedimento (contraddittorio scritto) ai sensi della norma; utilizzato per spiegare la forma del procedimento davanti alla Corte.
La norma relativa all'ipotesi di costrizione/violenza morale invocata dal Procuratore: la Corte ha ritenuto che, sulla base degli elementi acquisiti, mancassero gli indizi di una condotta estorsiva o costrittiva nei confronti della Battipaglia, atteso che ella ha partecipato all'operazione traendone un profitto (15%), e dunque non ricorrono i presupposti per configurarla come soggetto vittima ai sensi dell'art. 611 c.p.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. 1, n. 41738/2011; Sez. 6, n. 13809/2015)
Principi interpretativi sul sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione controlla che la motivazione sia "effettiva", non "manifestamente illogica", non "contraddittoria" e non "incompatibile" con altri atti processuali; non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio o della persuasività delle prove salvo vizi formali della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare il valore probatorio delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione della prova sono inammissibili se non evidenziano vizi formali della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, incompatibilità con atti processuali).
- Quando un soggetto svolge attività necessarie alla realizzazione del reato presupposto (es. fornire dati di carte sulle quali convogliare somme), il suo comportamento può integrare la partecipazione al reato presupposto (truffa informatica) e non il reato di riciclaggio, con conseguente diversa imputazione.
- Per escludere la configurazione di una vittima coartata ex art. 611 c.p. è importante dimostrare la costrizione o la minaccia: la percezione di un vantaggio economico o la corresponsione di una percentuale rendono meno credibile la tesi della costrizione.
- Le impugnazioni fondate su ricostruzioni alternative dei fatti o sulla diversa ponderazione delle prove difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione se non sono accompagnate dall'indicazione di errori logici o formali nella motivazione impugnata.
- Per contestare efficacemente in Cassazione la motivazione di merito occorre dimostrare che essa è contraddittoria, manifestamente illogica, assente o incompatibile con atti processuali specificamente indicati; non basta chiedere un mutamento di valutazione probatoria.
- Nel valutare la sussistenza di gravi indizi per misure cautelari o per il riesame, il giudice di merito deve motivare la relazione tra condotte contestate e qualificazione giuridica: tale motivazione, se coerente e priva di vizi logici, è difficilmente rimovibile in sede di legittimità.
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