Cassazione Penale, Ordinanza n. 03560/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, limitandosi a ridurre la pena per il riconoscimento delle attenuanti generiche e confermando nel resto la responsabilità per indebita percezione del reddito di cittadinanza. In cassazione ha dedotto vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza di non essere consapevole dei redditi percepiti dal marito, e ha censurato anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le doglianze: ha considerato incensurabile il ragionamento della Corte territoriale sull'elemento soggettivo, che aveva reputato non credibile l'ignoranza della ricorrente circa i redditi del marito derivanti dall'attività di carrozziere; ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la durata della condotta, il danno cagionato e la non modestia delle entrate di cui il nucleo familiare disponeva. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione del danno cagionato, della protrazione della condotta per diversi mesi e della consistenza delle entrate indebitamente considerate nel nucleo familiare.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito sull'elemento soggettivo quando la motivazione sia logica e non manifestamente illogica, specie se la conoscenza del fatto da parte dell'imputato è desunta da circostanze concrete del caso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la condotta si sia protratta per un apprezzabile periodo di tempo e abbia prodotto un danno non lieve, anche se il reato non presenti modalità particolarmente complesse.
- La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è sindacabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia assente o manifestamente illogica; una motivazione che valorizzi durata, offensività e consistenza del profitto/danno è sufficiente a sorreggere il diniego.
- Il ricorso fondato su censure di merito manifestamente infondate è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle Ammende.
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